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La natura giuridica della responsabilità della capogruppo per abuso nell'attività di direzione e coordinamento: brevi riflessioni a margine delle più recenti sentenze del Tribunale di Milano

Rosanna Ricci

  La nota esamina le più recenti pronunce del Tribunale di Milano relative all’art. 2497 c.c., dalle quali sembra emergere una sorta di “statuto” della responsabilità da direzione e coordinamento, ed evidenzia la difficoltà di conciliare l’asserita natura contrattuale, da contatto sociale, di tale responsabilità con la realtà dell’impresa policorporativa.

The legal nature of a parent company’s liability for abuse in management and coordination: brief reflections following the most recent judgments of the Court of Milan

The article examines the most recent decisions of the Court of Milan in relation to art. 2497 of the Italian Civil Code, which seem to establish a kind of “statute” for management and coordination liability, and highlights the difficulty of reconciling the supposedly contractual nature of that liability, arising from so called “special relationship”, with the reality of a multi corporate enterprise.

Keywordsgroup of companies – art. 2497 of the Italian Civil Code – directors' liability

 

Trib. Milano, SSI, 27 febbraio 2019, n. 1958 – (Pres. E. Riva Crugnola; Rel. A. Simonetti)

1. L’azione risarcitoria della società eterodiretta verso la società dominante per danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento non è azione ex art. 2497 co 1 c.c. essendo questa riservata ai soci e ai creditori della società controllata, mentre la prima è azione volta a far valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società controllante per i danni che l’illegittima attività di direzione e coordinamento abbia cagionato al patrimonio della società controllata, in base ai principi generali (artt. 1173 c.c) *.

2. Il danno indiretto del socio e il danno diretto al patrimonio della società controllata, derivanti dall’esercizio illegittimo da parte della controllante dell’attività di direzione e coordinamento, sono danni collegati e connessi nella loro genesi, dato che la lesione al valore e alla redditività della partecipazione del socio di minoranza è l’effetto di un pregiudizio subito in prima istanza dal patrimonio della società; e tuttavia una volta generatisi si connotano, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2497 c.c., agli [continua..]

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Sommario:

- - 1. Lo 'statuto' della responsabilità da attività di direzione e coordinamento secondo il Tribunale di Milano - 2. La difficoltà di conciliare una responsabilità di natura contrattuale con il fenomeno del gruppo - 3. La responsabilità da contatto sociale alla prova delle pretese dei creditori della controllata - NOTE


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1. Lo 'statuto' della responsabilità da attività di direzione e coordinamento secondo il Tribunale di Milano

Nell’arco di pochi mesi il Tribunale di Milano si è pronunciato, nel 2019, per ben due volte sul tema della responsabilità della società capogruppo per esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.: nel pri­mo caso in un giudizio instaurato da un socio c.d. esterno della controllata, nel secondo caso in un giudizio instaurato da un fornitore della controllata. Le argomentazioni in diritto sviluppate dal Tribunale [1], che in parte si richiamano all’ultimo importante arresto della Corte di Cassazione in materia [2], sembrano quasi comporre uno “statuto” pressoché completo della responsabilità in questione, affrontando e risolvendo tutta una serie di aspetti, anche processuali, ampiamente dibattuti in dottrina. L’economia di questa nota non consente di affrontarli tutti (e per essi si rinvia alle dettagliate note dei primi commentatori delle due sentenze [3] e impone una scelta selettiva, che cade sugli aspetti sostanziali di questa discussa fattispecie di responsabilità, per l’esame dei quali rilevano solo marginalmente le questioni di fatto decise dal Tribunale (per le quali ci si permette di rinviare alla lettura delle sentenze). A mo’ di sintesi, gli aspetti salienti dello “statuto” della responsabilità, che possono trarsi dagli argomenti sviluppati nelle [continua ..]

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2. La difficoltà di conciliare una responsabilità di natura contrattuale con il fenomeno del gruppo

La decisione più recente, in continuum con altre precedenti, ribadisce l’orienta­mento del Tribunale milanese secondo il quale la responsabilità della capogruppo, non solo verso la controllata, ma anche verso i soci e i creditori di quest’ultima è contrattuale, da contatto sociale qualificato, poiché da una parte l’art. 2497 c.c. avrebbe introdotto, in capo alla controllante, un’obbligazione di corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento che trascende il generale dovere di astensione dal compimento di atti lesivi (il “neminem laedere”) e, dall’altra, tale obbligo non sarebbe volto solo alla tutela della società eterodiretta, bensì interesserebbe anche le posizioni soggettive dei suoi soci, specie di quelli di minoranza, e dei creditori. L’attivi­tà di direzione e coordinamento farebbe sorgere, quindi, un dovere di protezione aven­te contenuto definito e comportante, in caso di violazione, una responsabilità contrattuale nei confronti dei soci e dei creditori della società eterodiretta [6]. Come noto, il tema della natura della responsabilità della capogruppo è da lungo tempo oggetto di dibattito [7] e la dottrina è ancora particolarmente divisa [8]. A fronte del consolidato orientamento del Tribunale milanese da un lato e, dall’altro, [continua ..]

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3. La responsabilità da contatto sociale alla prova delle pretese dei creditori della controllata

Le difficoltà pratiche derivanti dalla riconduzione delle azioni ex art. 2497 c.c. alla responsabilità contrattuale da contatto sociale, si rivelano, ad esempio, nel caso deciso dalla sentenza 7 maggio 2019 in commento. Nella fattispecie, un creditore ha agito, per il recupero del credito vantato verso la controllata poi fallita, nei confronti della controllante che deteneva una partecipazione di controllo pari al 70% del capitale della società fallita ed esercitava su questa l’attività di direzione e coordinamento. L’attore ha fatto valere la responsabilità contrattuale diretta della capogruppo in ragione dell’esercizio di tale attività, ovvero, in alternativa, in virtù del contatto sociale qualificato originatosi con quest’ul­tima. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha escluso la responsabilità della controllante poiché “anche a fronte della presenza di una fattispecie di direzione e coordinamento, ogni società risponde delle obbligazioni autonomamente contratte, nonché dell’inadempimento delle medesime, in quanto singola persona giuridica dotata della propria autonomia patrimoniale, pur nell’ambito dell’organizzazione di grup­po. Né si può affermare il principio per cui, in virtù del mero fatto dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, la controllante possa essere [continua ..]

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NOTE

[1] Già con la sentenza del 17 giugno 2011 (in Giur. comm., 3, 2013, II, p. 507 con nota di Benedetti, nonché con nota di Stabilini, Direzione e coordinamento e responsabilità della società eterodiretta nei confronti dei suoi soci, in Soc., 9, 2011, p. 1099) e poi con la sentenza del 26 febbraio 2016 (con nota di Bertolotti, Brevi note in tema di responsabilità ex art. 2497 c.c., in Soc., 12, 2016, p. 1360). [2] Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29139, in Giur. it., 8-9, 2018, p. 1920 con nota di Riganti, Società di capitali – Responsabilità della capogruppo e beneficium excussionis, nonché in Soc., 5, 2018, p. 550, con nota di Clarizio, Il “nuovo” approdo della suprema Corte in materia di responsabilità da direzione e coordinamento. [3] Bonavera, Responsabilità per contatto sociale della società capogruppo, in Soc., 11, 2019, p. 1211; Zanardo, Azione del socio ex art. 2497 c.c. nei confronti della capogruppo sottoposta ad amministrazione straordinaria, in Soc., 8-9, 2019, p. 999. [4] Tema, questo, grandemente dibattuto e scaturente, in massima parte, dall’esigenza di evitare le du­plicazioni risarcitorie a carico della capogruppo: sul punto si veda, in particolare, Abbadessa, La responsabilità della [continua ..]

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