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Il contributo aziendalistico alla predisposizione dei piani di risanamento: prassi e orientamenti in uso alla luce delle nuove disposizioni della crisi d'impresa

Elbano de Nuccio, Professore straordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi LUM Giuseppe Degennaro 

Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” ha introdotto a livello normativo un concetto di crisi che muove dalla volontà di cogliere e rimuovere gli squilibri economici e finanziari presenti in azienda quando questi, manifestatosi o di probabile manifestazione, appaiono ancora reversibili. In questa prospettiva, acquisisce una rilevanza fondamentale l’informativa finanziaria aziendale prospettica (approccio “forward looking”) e, nello specifico, i piani di risanamento. In considerazione della rilevanza che l’informativa prospettica assume nel già richiamato Codice della crisi, sembra cruciale esaminare da un punto di vista aziendalistico i concetti e principi generali, comportamentali e tecnici, che devono essere applicati nella redazione dei piani di risanamento, affinché questi possano rappresentare uno strumento “credibile” agli occhi di tutti i soggetti interessati a diverso livello nella gestione delle imprese coinvolte. L’articolo ambisce, quindi, a formulare una disamina delle considerazioni formulate da dottrina e prassi aziendalistica in merito ai principi di redazione dei piani, e più specificamente dei piani di risanamento, cercando di reinterpretare tali osservazioni nell’attuale contesto normativo e tecnico.

 

The business studies support to the preparation of recovery plans: ongoing practices and guidelines at the light of the new requirements of the Italian crisis code

The Legislative Decree n. 14 of January 12, 2019 containing the “Corporate Crisis and Insolvency Code” introduced a legislative concept of crisis that stems from the desire to catch and remove the corporate financial and economic imbalances, already occurred or probable, when they still appear recoverable. In this context, the prospective corporate financial information (“forward looking” approach) and, specifically, the recovery plans, achieve a crucial importance. According to the importance that the prospective financial information assumes in the Italian Crisis Code, it seems crucial to investigate from a business point of view the general, the behavioural and technical concepts and principles that should be applied in the preparation of recovery plans, so that these plans can represent a “credible” instrument at the eyes of all the parties that are interested in the management of the involved companies. This paper aims, therefore, to exam the considerations proposed by the body of academic and professional literature regarding the qualitative characteristics of business plans, and more specifically recovery plans, trying to reinterpret these observations in the current regulatory and technical context.

Keywords: crisis code – crisis and insolvency – prospective financial information – recovery plans.

Sommario:

1. Introduzione e inquadramento tematico - 2. Il piano di risanamento nel Codice della crisi - 3. Concetti e principi generali - 3.2. I principi generali - 4. Considerazioni di sintesi - NOTE


1. Introduzione e inquadramento tematico

La riforma della crisi di impresa muove, come noto, dalla volontà di cogliere – e rimuovere – gli squilibri economici e finanziari presenti in azienda anche quando questi, pur manifestatosi, appaiono ancora reversibili, se gestiti con un’adeguata revisione delle condizioni che non consentono all’azienda di mantenere una continuità operativa nel tempo [1]. Per poter approcciare adeguatamente tale aspetto, occorre intendere l’infor­mativa finanziaria aziendale con un orientamento “forward looking”, che possa consentire al soggetto economico di impostare un’attività gestionale ed aziendale in grado di focalizzare l’attenzione sui risultati futuri [2]. Nella prospettiva, soprattutto, di risanamento appare senza dubbio di fondamentale rilevanza per gli stakeholder interessati comprendere, infatti, ciò che potrebbe ragionevolmente avvenire nel futuro, nonostante che evidentemente il passato definisca il punto di partenza delle proiezioni future. Tale impostazione trova conferma nella nuova definizione di crisi contenuta nel d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (da ora in avanti più brevemente “Codice della crisi”), elaborata alla luce degli emendamenti apportati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 (cosiddetta “direttiva [continua ..]

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2. Il piano di risanamento nel Codice della crisi

Appare preliminarmente necessario effettuare alcune considerazioni in merito alla collocazione della disciplina normativa e di prassi operativa del piano di risanamento nell’ambito del Codice della crisi per contestualizzare l’analisi di seguito riportata. L’esame del presente paragrafo, quindi, non ha evidentemente l’ambizio­ne di fornire una panoramica esaustiva delle problematiche giuridiche legate al piano di risanamento nel Codice della crisi, bensì ha il fine di condurre una ricognizione delle finalità e dei contenuti attribuiti dalla normativa ai suddetti piani, per meglio individuare e comprendere come debbano essere interpretati ed applicati i pertinenti principi generali di redazione [10]. Il piano di risanamento trova spazio nella Riforma del Codice della crisi, innovando per taluni aspetti la normativa pre-esistente, negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e con riferimento alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, e confermando nella sostanza, almeno per ciò che attiene alla presente disanima, la disciplina previgente con riguardo alle procedure di concordato. L’art. 56 del Codice della crisi “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento” recita al comma 1 che: “[l]’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento [continua ..]

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3. Concetti e principi generali

3.1. I concetti generali di “affidabilità” e “attendibilità” Il piano di risanamento deve essere articolato su principi di carattere generale, rappresentativi di un comportamento mantenuto lungo tutto il percorso di redazione del documento, anche se, in taluni casi, specifici concetti o principi sono meglio riferibili a specifiche fasi dello stesso. È importante individuare le caratteristiche qualitative di cui la dottrina e la prassi ritengono debba dotarsi un piano, poiché la conformità di un piano a principi generali conferisce credibilità e valenza sostanziale al piano. La prassi professionale proposta dal CNDCEC con riferimento ai piani di risanamento – in parte coerente con la prassi concernente in via generale i business plan, nonostante che alcuni aspetti risultino diversamente “stressati” – individua nei “Principi per la redazione dei piani di risanamento” taluni “postulati” generali ritenuti essenziali. In questo contesto, i principi di affidabilità e attendibilità costituiscono, a modo di vedere di chi scrive, clausole generali a cui risultano intrinsecamente connessi, seppur con sfaccettature diverse, tutti gli altri principi in seguito considerati. In sostanza appare che le due caratteristiche qualitative dell’affidabilità e dell’attendi­bilità siano, come ben illustrato in primis dai principi di [continua ..]

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3.2. I principi generali

Detto dei “concetti” di affidabilità e attendibilità, la prassi ha individuato in maniera ricorrente taluni principi generali di redazione del piano di ripristino, in realtà riferibili anche in questo caso – seppur con talune specifiche variazioni – in linea generale a tutti i business plan [36]. I principi per la redazione del piano di risanamento e le linee guida per la redazione del business plan distinguono, di fatto, tra principi sostanziali e principi formali: i primi fanno riferimento al comportamento da cui originano le determinazioni quantitative del piano; i secondi concernono l’espo­sizione del processo di redazione. I principi generali sostanziali possono essere individuati in: – sistematicità; – coerenza; – neutralità; – ri-equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; – tempestività [37]. La sistematicità consiste nel considerare la realtà aziendale nel suo complesso con riferimento alla situazione iniziale di riferimento e nelle condizioni in cui questa si sviluppa sino a conclusione del piano, tenendo presenti i processi operativi significativi (completezza) in funzione delle risorse disponibili. Tale prospettiva potrebbe richiedere una diversità di trattamento delle aree di attività presenti; si pensi a un piano che contempla una discontinuità in un ramo di attività e una continuità [continua ..]

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4. Considerazioni di sintesi

La pianificazione acquisisce da sempre un ruolo fondamentale nella strategia e nella gestione aziendale. Nel corso del tempo, il legislatore ha qualificato l’attività di pianificazione, attribuendo anche normativamente alla stessa un ruolo quanto mai rilevante. Ad oggi, la funzione di stesura dei piani assume una rilevanza tale da rendere inevitabile la creazione di una prassi comportamentale e l’adozione di soluzioni di best practice, così da rendere il percorso di riequilibrio intellegibile e comprensibile per i portatori di interesse coinvolti a diverso livello nell’attuazione dello stesso. In una materia altamente tecnica dal punto di vista professionale, si richiede una approfondita conoscenza delle dinamiche aziendali al fine di poter, prima, comprendere e, poi, guidare una prospettiva evolutiva dell’impresa che tenga in debita e integrata considerazione i fattori di combinazione produttiva interna e gli elementi macroeconomici e microeconomici. I piani di risanamento sono, oramai, considerati uno strumento essenziale di garanzia per gli stakeholder non solo in ambito di rinegoziazione del debito, bensì anche in una fase anticipatoria della crisi, soluzione che attribuisce ai suddetti business plan una funzione aziendalistica di indirizzo dell’attività che coglie appieno la loro essenza e finalità. In tale contesto, l’adozione di principi generali che possano guidare il comportamento di [continua ..]

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NOTE

[1] Si veda: Tiscini, Economia della crisi d’impresa, Milano, 2014. [2] In questo senso, già era impostato il lavoro dell’originaria Commissione Rordorf, orientata, anzitutto, a distinguere i concetti di “crisi” e “insolvenza”. Nella relazione al disegno di legge dello Schema di disegno di legge recante: “Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, si legge, a tale riguardo, che: “[l]’imperativo della semplificazione ed armonizzazione delle procedure non deve infatti travolgere le esistenti peculiarità oggettive, da salvaguardare all’interno di percorsi secondari, ad esse appositamente dedicati. In quest’ottica si renderà necessario che vengano definite in modo non equivoco alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di “crisi” (che non equivale all’insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di “insolvenza” (che è peraltro nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale, onde non parrebbe necessario modificarla rispetto all’attuale formulazione normativa). La profonda e generalizzata crisi economica degli ultimi tempi giustifica il ricorso ad una nozione omnicomprensiva d’insolvenza, come evento che può presentarsi ad ogni livello di svolgimento [continua ..]

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