Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il contributo aziendalistico alla predisposizione dei piani di risanamento: prassi e orientamenti in uso alla luce delle nuove disposizioni della crisi d'impresa (di Elbano de Nuccio, Professore straordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi LUM Giuseppe Degennaro  Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”)


Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” ha introdotto a livello normativo un concetto di crisi che muove dalla volontà di cogliere e rimuovere gli squilibri economici e finanziari presenti in azienda quando questi, manifestatosi o di probabile manifestazione, appaiono ancora reversibili. In questa prospettiva, acquisisce una rilevanza fondamentale l’informativa finanziaria aziendale prospettica (approccio “forward looking”) e, nello specifico, i piani di risanamento. In considerazione della rilevanza che l’informativa prospettica assume nel già richiamato Codice della crisi, sembra cruciale esaminare da un punto di vista aziendalistico i concetti e principi generali, comportamentali e tecnici, che devono essere applicati nella redazione dei piani di risanamento, affinché questi possano rappresentare uno strumento “credibile” agli occhi di tutti i soggetti interessati a diverso livello nella gestione delle imprese coinvolte. L’articolo ambisce, quindi, a formulare una disamina delle considerazioni formulate da dottrina e prassi aziendalistica in merito ai principi di redazione dei piani, e più specificamente dei piani di risanamento, cercando di reinterpretare tali osservazioni nell’attuale contesto normativo e tecnico.

 

The business studies support to the preparation of recovery plans: ongoing practices and guidelines at the light of the new requirements of the Italian crisis code

The Legislative Decree n. 14 of January 12, 2019 containing the “Corporate Crisis and Insolvency Code” introduced a legislative concept of crisis that stems from the desire to catch and remove the corporate financial and economic imbalances, already occurred or probable, when they still appear recoverable. In this context, the prospective corporate financial information (“forward looking” approach) and, specifically, the recovery plans, achieve a crucial importance. According to the importance that the prospective financial information assumes in the Italian Crisis Code, it seems crucial to investigate from a business point of view the general, the behavioural and technical concepts and principles that should be applied in the preparation of recovery plans, so that these plans can represent a “credible” instrument at the eyes of all the parties that are interested in the management of the involved companies. This paper aims, therefore, to exam the considerations proposed by the body of academic and professional literature regarding the qualitative characteristics of business plans, and more specifically recovery plans, trying to reinterpret these observations in the current regulatory and technical context.

Keywords: crisis code – crisis and insolvency – prospective financial information – recovery plans.

SOMMARIO:

1. Introduzione e inquadramento tematico - 2. Il piano di risanamento nel Codice della crisi - 3. Concetti e principi generali - 3.2. I principi generali - 4. Considerazioni di sintesi - NOTE


1. Introduzione e inquadramento tematico

La riforma della crisi di impresa muove, come noto, dalla volontà di cogliere – e rimuovere – gli squilibri economici e finanziari presenti in azienda anche quando questi, pur manifestatosi, appaiono ancora reversibili, se gestiti con un’adeguata revisione delle condizioni che non consentono all’azienda di mantenere una continuità operativa nel tempo [1]. Per poter approcciare adeguatamente tale aspetto, occorre intendere l’infor­mativa finanziaria aziendale con un orientamento “forward looking”, che possa consentire al soggetto economico di impostare un’attività gestionale ed aziendale in grado di focalizzare l’attenzione sui risultati futuri [2]. Nella prospettiva, soprattutto, di risanamento appare senza dubbio di fondamentale rilevanza per gli stakeholder interessati comprendere, infatti, ciò che potrebbe ragionevolmente avvenire nel futuro, nonostante che evidentemente il passato definisca il punto di partenza delle proiezioni future. Tale impostazione trova conferma nella nuova definizione di crisi contenuta nel d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (da ora in avanti più brevemente “Codice della crisi”), elaborata alla luce degli emendamenti apportati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 (cosiddetta “direttiva Insolvency”) [3] la quale intende la “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [4]-[5]. L’analisi dei flussi prospettici, indipendentemente dalle condizioni (di equilibrio o disequilibrio), è da sempre concepita dalla dottrina e dalla prassi aziendalistica come un indispensabile strumento di strategia e di controllo di gestione [6]. I business plan o piani industriali, così come i budget, si pongono come strumenti di gestione dell’attività, finalizzati a comprendere dove l’impresa sta andando o dove potrebbe andare. Il piano di risanamento individua, più specificamente, una particolare fattispecie di piano aziendale, volto a rilevare come l’accettazione delle condizioni proposte possa portare a ristabilire una condizione di [continua ..]


2. Il piano di risanamento nel Codice della crisi

Appare preliminarmente necessario effettuare alcune considerazioni in merito alla collocazione della disciplina normativa e di prassi operativa del piano di risanamento nell’ambito del Codice della crisi per contestualizzare l’analisi di seguito riportata. L’esame del presente paragrafo, quindi, non ha evidentemente l’ambizio­ne di fornire una panoramica esaustiva delle problematiche giuridiche legate al piano di risanamento nel Codice della crisi, bensì ha il fine di condurre una ricognizione delle finalità e dei contenuti attribuiti dalla normativa ai suddetti piani, per meglio individuare e comprendere come debbano essere interpretati ed applicati i pertinenti principi generali di redazione [10]. Il piano di risanamento trova spazio nella Riforma del Codice della crisi, innovando per taluni aspetti la normativa pre-esistente, negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e con riferimento alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, e confermando nella sostanza, almeno per ciò che attiene alla presente disanima, la disciplina previgente con riguardo alle procedure di concordato. L’art. 56 del Codice della crisi “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento” recita al comma 1 che: “[l]’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria”. Il legislatore attribuisce, quindi, al piano di risanamento il compito di “convincere” i creditori, chiedendo a taluni di essi la rinuncia a pre-esistenti diritti, della buona riuscita dell’operazione di ri-equilibrio. In questa prospettiva, appare pacifico a chi scrive che il piano di risanamento possa riferirsi solo ai piani redatti in condizioni di continuità [11]. È interessante anche osservare che all’istituto non è attribuita natura giuridica; in tal senso, il piano non configura una procedura concorsuale, bensì uno strumento di natura stra-giudiziale, articolato sulla rinegoziazione privatistica dell’indebita­mento, per questo assimilabile maggiormente agli accordi di cui all’art. 67 della legge fallimentare [12]. Nel dettaglio, l’articolo 56 del Codice della crisi [continua ..]


3. Concetti e principi generali

3.1. I concetti generali di “affidabilità” e “attendibilità” Il piano di risanamento deve essere articolato su principi di carattere generale, rappresentativi di un comportamento mantenuto lungo tutto il percorso di redazione del documento, anche se, in taluni casi, specifici concetti o principi sono meglio riferibili a specifiche fasi dello stesso. È importante individuare le caratteristiche qualitative di cui la dottrina e la prassi ritengono debba dotarsi un piano, poiché la conformità di un piano a principi generali conferisce credibilità e valenza sostanziale al piano. La prassi professionale proposta dal CNDCEC con riferimento ai piani di risanamento – in parte coerente con la prassi concernente in via generale i business plan, nonostante che alcuni aspetti risultino diversamente “stressati” – individua nei “Principi per la redazione dei piani di risanamento” taluni “postulati” generali ritenuti essenziali. In questo contesto, i principi di affidabilità e attendibilità costituiscono, a modo di vedere di chi scrive, clausole generali a cui risultano intrinsecamente connessi, seppur con sfaccettature diverse, tutti gli altri principi in seguito considerati. In sostanza appare che le due caratteristiche qualitative dell’affidabilità e dell’attendi­bilità siano, come ben illustrato in primis dai principi di redazione del Business plan del CNDCEC, due “concetti” ultimi a cui il redattore del piano deve tendere [24]. Non è un caso, d’altronde, che anche il legislatore della Crisi d’impresa si focalizzi sulla necessità che un professionista indipendente debba attestare la “veridicità” dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano, al fine di garantire i terzi della “credibilità” del piano [25]. L’affidabilità solitamente si riferisce al processo tramite il quale l’azienda: – acquisisce i dati di riferimento, documentando l’acquisizione degli stessi; e – elabora i dati per ottenere le risultanze riportate nel piano, rendendo sistematico il processo [26], esplicitando le variabili in uso nonché le assunzioni e le ipotesi sottostanti alla determinazione delle proiezioni e la modalità di determinazione delle stesse. Sono considerate dalle [continua ..]


3.2. I principi generali

Detto dei “concetti” di affidabilità e attendibilità, la prassi ha individuato in maniera ricorrente taluni principi generali di redazione del piano di ripristino, in realtà riferibili anche in questo caso – seppur con talune specifiche variazioni – in linea generale a tutti i business plan [36]. I principi per la redazione del piano di risanamento e le linee guida per la redazione del business plan distinguono, di fatto, tra principi sostanziali e principi formali: i primi fanno riferimento al comportamento da cui originano le determinazioni quantitative del piano; i secondi concernono l’espo­sizione del processo di redazione. I principi generali sostanziali possono essere individuati in: – sistematicità; – coerenza; – neutralità; – ri-equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; – tempestività [37]. La sistematicità consiste nel considerare la realtà aziendale nel suo complesso con riferimento alla situazione iniziale di riferimento e nelle condizioni in cui questa si sviluppa sino a conclusione del piano, tenendo presenti i processi operativi significativi (completezza) in funzione delle risorse disponibili. Tale prospettiva potrebbe richiedere una diversità di trattamento delle aree di attività presenti; si pensi a un piano che contempla una discontinuità in un ramo di attività e una continuità per i restanti rami, o viceversa, così come al caso in cui si ipotizzi la cessione di un’attività in un periodo prestabilito. I riflessi derivanti dalle operazioni, purché riferiti ad una singola area, devono essere rappresentati avendo riguardo all’intera entità. La coerenza è considerabile come un corollario dell’attendibilità ed è suddividibile nei fatti in coerenza interna e coerenza esterna. La coerenza interna riguarda il nesso causale esistente tra le risorse disponibili e previste per lo svolgimento del­l’attività e output: non vi può essere, banalmente e fatta eccezione per specifiche spiegazioni, decremento dei costi di materie prime con incremento del fatturato. Le variabili economiche finanziarie e patrimoniali devono, quindi, trovare una connessione logica nelle loro movimentazioni che possa trovare spiegazione razionale e logica nelle misurazioni proposte. La coerenza esterna [continua ..]


4. Considerazioni di sintesi

La pianificazione acquisisce da sempre un ruolo fondamentale nella strategia e nella gestione aziendale. Nel corso del tempo, il legislatore ha qualificato l’attività di pianificazione, attribuendo anche normativamente alla stessa un ruolo quanto mai rilevante. Ad oggi, la funzione di stesura dei piani assume una rilevanza tale da rendere inevitabile la creazione di una prassi comportamentale e l’adozione di soluzioni di best practice, così da rendere il percorso di riequilibrio intellegibile e comprensibile per i portatori di interesse coinvolti a diverso livello nell’attuazione dello stesso. In una materia altamente tecnica dal punto di vista professionale, si richiede una approfondita conoscenza delle dinamiche aziendali al fine di poter, prima, comprendere e, poi, guidare una prospettiva evolutiva dell’impresa che tenga in debita e integrata considerazione i fattori di combinazione produttiva interna e gli elementi macroeconomici e microeconomici. I piani di risanamento sono, oramai, considerati uno strumento essenziale di garanzia per gli stakeholder non solo in ambito di rinegoziazione del debito, bensì anche in una fase anticipatoria della crisi, soluzione che attribuisce ai suddetti business plan una funzione aziendalistica di indirizzo dell’attività che coglie appieno la loro essenza e finalità. In tale contesto, l’adozione di principi generali che possano guidare il comportamento di redazione del piano e che risultino in grado di fornire la “bussola” per l’orientamento di sviluppo dell’azienda, costituisce – al di là degli aspetti normativi – un elemento imprescindibile di buona gestione. Non sembra che la dottrina aziendalistica, seppur abbia dedicato in passato ampio spazio all’analisi delle condizioni che possono assicurare alle entità un equilibrio economico e finanziario, si sia dedicata adeguatamente all’esame della funzione e dello sviluppo dei piani di risanamento nella disciplina della crisi d’impresa. In parte, tale orientamento è giustificabile in termini generali con il trend di pubblicazioni che sembra prediligere l’aspetto quantitativo all’esame qualitativo della norma e delle best practice. Questo appare, tuttavia, non coerente con la tradizione della dottrina aziendalistica, la cui funzione dovrebbe essere anche quelle di orientare le imprese verso soluzioni condivise a [continua ..]


NOTE