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Gli assetti in funzione di prevenzione della crisi nel decreto insolvency: prime riflessioni

Maurizio Irrera, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Torino

Il contributo si propone di offrire una prima lettura del contenuto dell’obbligo di predisposizione di assetti adeguati in funzione di prevenzione e contrasto alla crisi, alla luce delle norme contenute nel Codice della crisi, come modificato dal decreto Insolvency (d.lgs. n. 83/2022).

 

Corporate structures and their relationships with the crisis prevention in the insolvency decree: first considerations

The paper aims to offer a first impression about the content of the obligation to prepare adequate structures, with reference to structures dedicated to prevention and combating crisis, with a view to the rules contained in the so-called Crisis Code, as amended by the Insolvency Decree (Italian Leg. Decree no. 83/2022).

Keywords: Adequate Structures – Corporate crisis – Crisis Code – Insolvency Decree.

Sommario:

1. Gli assetti e la crisi nell’impianto originario del Codice della crisi - 2. Gli assetti in funzione di prevenzione della crisi nel d.lgs. n. 83/2022 (decreto Insolvency) - 3. La nuova nozione di “crisi” - 4. I parametri di adeguatezza degli assetti in funzione di contrasto alla crisi di impresa - NOTE


1. Gli assetti e la crisi nell’impianto originario del Codice della crisi

Fra gli elementi caratterizzanti il Codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019), vi è senza dubbio la particolare attenzione che lo stesso ha riservato al tema degli assetti adeguati, esplicitandone la centralità nell’ambito dell’organizzazione di impresa. Da un lato, l’art. 375, Codice della crisi ha collocato, nell’art. 2086, comma 2, c.c. [1], l’obbligo di istituzione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati alla natura ed alla dimensione dell’impresa, anche in funzione di rilevazione tempestiva dello stato di crisi e all’attivazione degli strumenti giuridici atti a consentirne il superamento. Dall’altro lato, con l’art. 377, Codice della crisi, sono stati modificati gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c., nel senso di porre esplicitamente in capo agli amministratori di società commerciali l’obbligo di predisporre tali assetti [2]. Le precitate norme del codice civile in materia di assetti – entrate in vigore il 16 marzo 2019 – sono arricchite, quanto al profilo della prevenzione della crisi di impresa, da alcune norme del Codice della crisi, il cui impianto originario, peraltro, ha subito rilevanti modifiche con il recepimento, nel nostro ordinamento, della c.d. direttiva Insolvency (direttiva 2019/1023/UE). Infatti, insinuandosi fra i plurimi rinvii dell’entrata in vigore del Codice della crisi – fissata al 15 luglio 2022, in [continua ..]

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2. Gli assetti in funzione di prevenzione della crisi nel d.lgs. n. 83/2022 (decreto Insolvency)

Il rapporto fra assetti e crisi originariamente delineato dal legislatore del Codice della crisi, come sopra succintamente descritto, è stato profondamente ridisegnato dal decreto Insolvency. Mediante tale decreto, infatti, si è proceduto ad una complessiva riconduzione, nell’alveo del Codice della crisi, di tutte le disposizioni normative in materia concorsuale (quali ad esempio la legge n. 3/2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, o il d.l. n. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi d’impresa [8]), il cui contenuto è stato peraltro adeguato – anche sul piano definitorio – alle prescrizioni contenute nella direttiva Insolvency, oggetto di attuazione [9]. In particolare, una delle principali linee di intervento del legislatore è consistita nell’abrogare la (controversa ed ampiamente criticata) disciplina della composizione assistita della crisi d’impresa, per sostituirla con quella della composizione negoziata già disciplinata dal d.l. n. 118/2021. Il che, evidentemente, ha comportato la complessiva abrogazione delle disposizioni previste nel Titolo dedicato alla composizione assistita – fra cui gli artt. 13 e 24 – e la loro sostituzione con norme adeguate al nuovo sistema normativo. Sistema nel quale, come meglio si vedrà, l’ade­guatezza degli assetti in funzione di prevenzione della crisi assume ancora maggior rilievo [continua ..]

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3. La nuova nozione di “crisi”

La nozione di “crisi” contenuta all’art. 2, comma 1, lett. a), Codice della crisi, come modificata dal d.lgs. n. 147/2020, che ancorava la crisi allo stato di squilibrio economico-finanziario tale da rendere probabile l’insolvenza del debitore, è stata ulteriormente modificata dall’art. 1, comma 1, del decreto Insolvency. Si tratta di una modifica atta a oggettivizzare ulteriormente la nozione di crisi, che viene definita come «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza» – prescindendo perciò dal fatto che tale stato possa dipendere dallo squilibrio economico-finan­ziario o da altre ragioni – «e che per le imprese si manifesta come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» [12]. In proposito, non è ozioso rilevare come i segnali di crisi siano valutati con maggior rigore dal decreto Insolvency, rispetto a quanto disciplinato nell’impianto originario del Codice della crisi. Infatti, come si è precedentemente veduto, dal combinato disposto degli artt. 3 e 13, Codice della crisi emerge come gli squilibri rilevanti, ai fini dello stato di crisi, fossero quelli tali da evidenziare l’insostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi; termine che il decreto Insolvency ha innalzato ad un anno, nell’ottica di consentire una maggiore tempestività [continua ..]

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4. I parametri di adeguatezza degli assetti in funzione di contrasto alla crisi di impresa

Come anticipato, l’art. 2 del decreto Insolvency ha previsto l’inserimento, nell’art. 3, Codice della crisi, dei commi 3 e 4, i quali si soffermano sui parametri di adeguatezza degli assetti in funzione di prevenzione e contrasto alla crisi di impresa. Tali norme sono di sicuro rilievo in quanto, con esse, per la prima volta una normativa di rango primario si interessa del contenuto degli assetti (orientandolo sul piano finalistico, ma senza dettare disposizioni di dettaglio) [13]. I nuovi commi 3 e 4 dell’art. 3, Codice della crisi dispongono testualmente: «[3] Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa [14], le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2. [4] Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: a) l’esistenza di debiti [continua ..]

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NOTE

[1] La modifica dell’art. 2086 c.c. ha comportato, fra l’altro, una “rivitalizzazione” della Prima Sezione del Capo I, del Titolo II del Libro V, c.c., che – a seguito della soppressione delle disposizioni sull’ordinamento corporativo – si limitava a contenere la definizione di imprenditore (art. 2082 c.c.), alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c.) e alcune talune norme di principio prive di reale contenuto precettivo. In tale contesto, l’inserimento dell’obbligo di istituzione degli assetti ha costituito un sicuro rafforzamento del nucleo di disposizioni dedicate all’organizzazione di impresa, facendo emergere, anche sul piano giuridico (oltre che aziendalistico) la necessità che la stessa sia adeguatamente strutturata affinché possa operare sul mercato. Sul punto cfr. Irrera, La collocazione degli assetti organizzativi e l’intestazione del relativo obbligo (tra codice della crisi e bozza di decreto correttivo), in Nuovo dir. società, 2020, 117 ss. [2] Per vero, tanto l’obbligo di predisporre gli assetti, quanto l’intestazione di tale obbligo in capo agli amministratori di società per azioni erano già rinvenibili (oltre che nell’art. 149, d.lgs. n. 58/1998, dedicato alle quotate) negli artt. 2403 c.c. e 2381, commi 3 e 5, c.c. i quali, da un lato, prevedono che il collegio sindacale vigili [continua ..]

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