Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il ruolo dell'economista aziendale quale advisor dell'im­prenditore nella composizione negoziata della crisi (di Marco Lacchini, Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Domenico Celenza, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Florinda Petrecca, Dottoranda di Ricerca in discipline Economico-aziendali presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  Salvatore Vallefuoco, Dottorando di Ricerca in discipline Economico-aziendali presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)


Il presente contributo si pone l’obiettivo di indagare sulla figura “dell’Economista Aziendale”, sul ruolo dallo stesso ricoperto nel contesto attuale della crisi d’impresa ed in particolare all’interno della procedura di composizione negoziata della crisi di cui al d.l. n. 118/2021, soffermando l’attenzione sulla sua crescente centralità in tale ambito, diretta conseguenza delle competenze professionali richieste per prevedere, affrontare e gestire la crisi d’impresa nelle sue mutevoli manifestazioni.

The role of the business economist as entrepreneur’s advisor in the negotiated settlement of the crisis

The paper aims to examine the “Business Economist” position and his role in the context of the actual business crisis. Specifically, it analyzes his tasks within the negotiated settlement procedure for the crisis referred to in d.l. n. 118/2021. Again, we stress the attention on his increasing centrality in this scope, as a consequence of his proficiencies, required for forecasting, facing, and managing the business crisis, within its varied expressions.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Panoramica sull’Istituto della composizione negoziata della crisi - 3. L’advisor strategico ed economico-finanziario nella composizione negoziata della crisi - 4. Il ruolo dell’advisor nello svolgimento del test pratico per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento - 5. Il ruolo dell’advisor nella redazione del piano di risanamento - 6. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

La riforma organica del diritto fallimentare, attuata (non compiutamente) sulla spinta europea tramite il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto strumenti di allerta precoce della crisi, meccanismi di segnalazione, criteri organizzativi atti a far emergere tempestivamente i sintomi della crisi, nonché a risolverli, spianando indubbiamente la strada a professionisti in ambito aziendalistico, con competenze in grado di supportare l’imprenditore in questo complesso processo di transizione. Da ultimo il d.l. n. 118/2021 con l’introduzione della composizione negoziata della crisi ha accentuato ancor di più il ruolo dell’economista aziendale prevedendo, come si dettaglierà nel prosieguo, un suo triplice ruolo. La Riforma in essere rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando importanti novità alla disciplina esistente delle procedure concorsuali nell’ottica dell’emerging insolvency: si vedrà infatti che viene adottato un modello procedurale uniforme (ma anche flessibile) per l’accer­tamento dello stato di crisi e di insolvenza, destinato a prevenire la condizione patologica della impresa e volto a scongiurare la tardiva emersione dello stato di crisi, attraverso la tempestiva individuazione delle variabili da attenzionare e la corretta definizione della portata dell’intervento. La gestione della fase prodromica all’accesso a tale modello richiede un’elevata conoscenza della azienda e della materia della crisi di impresa in ottica economico-aziendalistica e si sviluppa, a parere di chi scrive, lungo tre ambiti di indagine (non necessariamente sequenziali): 1. Ricognizione della situazione attuale, attraverso la verifica delle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie relative alla/e società facente/i parte del perimetro di risanamento, avendo particolare sensibilità verso gli elementi di maggior criticità (a titolo di esempio si pensi ai fondi svalutazione crediti, ai fondi rischi, all’ageing del debito verso fornitori). Tale fase permette di venire a conoscenza dell’entità e della natura del deficit patrimoniale e dunque di comprendere il corretto grado di intervento di cui l’azienda necessita, unitamente al tipo di strategia di risanamento da adottare. 2. Definizione della situazione prospettica nel breve periodo, [continua ..]


2. Panoramica sull’Istituto della composizione negoziata della crisi

Il d.l. n. 118/2021, convertito con legge n. 147/2021, ha introdotto nell’ordina­mento una nuova procedura, la composizione negoziata della crisi d’impresa, di stampo privatistico e totalmente stragiudiziale (ad eccezione di limitati interventi da parte dell’organo giudiziario specificatamente individuati dalla norma). La relazione al d.l. n. 118/2021 [2] evidenzia come il nuovo istituto interviene “nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazione di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili”. Come si evince dalla relazione di accompagnamento al decreto legge, il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire a supporto degli imprenditori prevedendo un istituto stragiudiziale utile a prevenire la crisi e/o a risanare l’azienda già in crisi incrementando le probabilità di ritorno in bonis, con lo scopo di evitare, per quanto possibile, un intervento tardivo scaturente nelle procedure concorsuali con impatti maggiormente gravosi per l’impresa stessa, per i creditori e per il sistema economico nel suo complesso. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.l. n. 118/2021, la disciplina in materia di composizione negoziata della crisi è riservata ad imprenditori commerciali e agricoli che versino in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e nei casi in cui sia “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. La composizione negoziata della crisi è un istituto con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insol­venza [3] (reversibile), hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Oltretutto, per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali: caratteristica che è diretta conseguenza della volontà legislativa di concepire uno strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le [continua ..]


3. L’advisor strategico ed economico-finanziario nella composizione negoziata della crisi

All’interno del siffatto quadro di riferimento, il consulente economista aziendale rappresenta una figura di fondamentale importanza nel percorso di risanamento delle imprese in difficoltà, quale advisor dell’imprenditore ma anche nel ruolo chiave di esperto indipendente, in quanto possessore del bagaglio culturale, della formazione professionale e delle competenze economico/finanziarie adeguate al contesto; non a caso i professionisti in materie aziendalistiche rappresentano la maggioranza degli iscritti negli elenchi degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio [7]. In particolare, l’economista aziendale ricopre un ruolo prioritario in almeno tre posizioni: quale consulente dell’imprenditore, c.d. advisor, prima, durante ed al termine della procedura di composizione negoziata della crisi; quale esperto, nominato dalla commissione costituita ad hoc (con le modalità in precedenza analizzate) presso le CCIAA a seguito di istanza da parte dell’im­prenditore, con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, allo scopo di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, stimolando la formazione di un accordo. In tale ruolo le competenze dell’economista aziendale rilevano principalmente nella valutazione del test e del piano di risanamento redatto dall’im­prenditore con l’ausilio dei suoi consulenti. Risulta di interesse inoltre porre l’atten­zione sulla necessità di competenze di mediazione da parte dell’esperto, necessarie a condurre le trattative e soprattutto ad agevolare l’accordo tra le parti; sicuramente tali competenze dovranno essere affinate dai professionisti aziendalisti per raggiungere l’obiettivo transattivo; quale membro dell’organo di controllo societario, sul quale incombe l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi[8] e di vigilare sull’andamento delle trattative. Nel prosieguo ci si soffermerà ad analizzare il ruolo dell’economista aziendale quale advisor dell’imprenditore nell’istituto della composizione negoziata della crisi, rimandando ad altra sede la trattazione delle altre due figure. La composizione negoziata della crisi [continua ..]


4. Il ruolo dell’advisor nello svolgimento del test pratico per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento

Ruolo strategico ed indispensabile ricoperto dalla figura in esame, è senza dubbio quello di ausiliare dell’imprenditore nella predisposizione dei dati di input per lo svolgimento del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; come detto, si tratta di uno strumento preliminare alla predisposizione di un apposito business plan, volto a consentire all’imprenditore una valutazione della difficoltà del risanamento [15] attraverso il rapporto tra, da un lato, l’entità del debito che deve essere ristrutturato e, dall’altro, l’ammontare dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio, depurando questi ultimi da eventi non ricorrenti (effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite occasionali, ecc.). In particolare, si tratta di variabili economico aziendalistiche attingibili dai documenti di informativa esterna d’impresa, necessariamente appannaggio di soggetti qualificati in materia e difficilmente prerogativa del solo imprenditore. Difatti, al secondo comma dell’art. 3 del d.l. n. 118/2021, si legge che la piattaforma telematica nazionale su cui svolgere il test pratico, è “accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”, già in considerazione del fatto che si rende necessaria una figura, di ausilio all’imprenditore, competente in materia aziendalistica e di supporto alla redazione del test. L’elemento chiave da cui desumere la perseguibilità del risanamento è dato dal rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio (B). La stima dei flussi finanziari che la gestione sarà in grado di realizzare in futuro passa dal dato storico, ossia dall’andamento economico degli ultimi esercizi chiusi, depurando i risultati ottenuti da eventi straordinari e difficilmente ripetibili. Nel test, l’entità del debito (A) che deve essere ristrutturato è ottenuta sommando: – debito scaduto (con separata indicazione delle iscrizioni a ruolo); – debito riscadenziato od oggetto di moratoria; – linee di credito bancarie utilizzate di cui non si prevede il rinnovo; – rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due [continua ..]


5. Il ruolo dell’advisor nella redazione del piano di risanamento

Si è detto di come nella procedura di composizione negoziata della crisi ed a valle dello svolgimento del test pratico, risulta di prioritaria importanza la redazione di un piano di risanamento aziendale. Sebbene si tratti di un documento essenziale in ogni procedura concorsuale, para concorsuale o di natura privatistica, la composizione negoziata della crisi riconosce al piano di risanamento talune peculiari caratterizzazioni, dettate non tanto dal contenuto dello stesso, quanto dall’attenzione rivolta dal Legislatore a tale strumento. Il “piano”, come è noto, non rappresenta un concetto giuridico, bensì squisitamente economico: il Legislatore infatti, durante il corso degli anni, non ha dedicato particolare attenzione nel disciplinarne il contenuto; a tale mancanza ha certamente sopperito la dottrina economico-aziendalistica, congiuntamente all’attività degli ordini professionali che, in maniera costante, ha fornito agli operatori del settore linee guida e principi per la redazione dei piani di risanamento [20]. Il Legislatore della composizione negoziata, proseguendo nel processo di definizione di strumenti atti all’emersione precoce della crisi e ad un tempestivo risanamento aziendale, già intrapreso con il Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza [21], ha invece inteso fornire agli imprenditori un supporto operativo per la redazione dei piani di risanamento demandando all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 118/2021, tale compito al Ministero della Giustizia: “Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento … omississ … accessibile da parte dell’impren­ditore e dai professionisti dallo stesso incaricati”. La norma consente quantomeno tre spunti di riflessione: Il Legislatore ha inteso creare, attraverso un demando al Ministero della Giustizia, una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, intraprendendo dunque un tentativo di supporto agli imprenditori per la redazione dei piani di risanamento, riconoscendone quindi per un verso la (indubbia) complessità e per l’altro il fondamentale ruolo all’interno di procedure che mirano [continua ..]


6. Conclusioni

Il presente contributo si è posto l’obiettivo di indagare il ruolo e la rilevanza che l’economista aziendale, in quanto esperto delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali e della gestione d’impresa, viene ad assumere nell’ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi. Dopo aver tratteggiato almeno tre possibili ruoli dallo stesso assumibili, l’at­tenzione si è concentrata sulla figura dell’economista aziendale quale advisor del­l’imprenditore/impresa in crisi. Il nuovo Istituto, certamente, costituisce un nuovo passo in avanti nella reciproca interazione tra diritto ed economia della crisi d’impresa, collocandosi nel grande mainstream della privatizzazione della crisi d’impresa e deflazione dell’attività giudiziaria; in tale ambito una grande attenzione è data a strumenti economico aziendali, sicuramente innovativi per la materia ma invece ben noti alla dottrina, come il test per il risanamento e il piano particolareggiato, per la prima volta oggetto di una puntuazione normativa. Anche in considerazione del tessuto prevalente medio-piccolo dell’impren­di­torialità italiana, il supporto professionale dell’economista aziendale appare imprescindibile e rappresenta probabilmente il miglior elemento per una efficace realizzazione della norma. Nell’analizzare le varie fattispecie, si è rilevato, con soddisfazione, anche l’im­portante contributo fornito dagli ordini professionali, attraverso la predisposizione di linee guida e documenti, atti a supportare e parzialmente a standardizzare l’opera dei singoli nei casi concreti, fornendo altresì una best practice a cui affidarsi quale riferimento.


NOTE