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Il ruolo dell'economista aziendale quale advisor dell'im­prenditore nella composizione negoziata della crisi

Marco Lacchini, Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Domenico Celenza, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Florinda Petrecca, Dottoranda di Ricerca in discipline Economico-aziendali presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Salvatore Vallefuoco, Dottorando di Ricerca in discipline Economico-aziendali presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Il presente contributo si pone l’obiettivo di indagare sulla figura “dell’Economista Aziendale”, sul ruolo dallo stesso ricoperto nel contesto attuale della crisi d’impresa ed in particolare all’interno della procedura di composizione negoziata della crisi di cui al d.l. n. 118/2021, soffermando l’attenzione sulla sua crescente centralità in tale ambito, diretta conseguenza delle competenze professionali richieste per prevedere, affrontare e gestire la crisi d’impresa nelle sue mutevoli manifestazioni.

The role of the business economist as entrepreneur’s advisor in the negotiated settlement of the crisis

The paper aims to examine the “Business Economist” position and his role in the context of the actual business crisis. Specifically, it analyzes his tasks within the negotiated settlement procedure for the crisis referred to in d.l. n. 118/2021. Again, we stress the attention on his increasing centrality in this scope, as a consequence of his proficiencies, required for forecasting, facing, and managing the business crisis, within its varied expressions.

Sommario:

1. Introduzione - 2. Panoramica sull’Istituto della composizione negoziata della crisi - 3. L’advisor strategico ed economico-finanziario nella composizione negoziata della crisi - 4. Il ruolo dell’advisor nello svolgimento del test pratico per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento - 5. Il ruolo dell’advisor nella redazione del piano di risanamento - 6. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

La riforma organica del diritto fallimentare, attuata (non compiutamente) sulla spinta europea tramite il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto strumenti di allerta precoce della crisi, meccanismi di segnalazione, criteri organizzativi atti a far emergere tempestivamente i sintomi della crisi, nonché a risolverli, spianando indubbiamente la strada a professionisti in ambito aziendalistico, con competenze in grado di supportare l’imprenditore in questo complesso processo di transizione. Da ultimo il d.l. n. 118/2021 con l’introduzione della composizione negoziata della crisi ha accentuato ancor di più il ruolo dell’economista aziendale prevedendo, come si dettaglierà nel prosieguo, un suo triplice ruolo. La Riforma in essere rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando importanti novità alla disciplina esistente delle procedure concorsuali nell’ottica dell’emerging insolvency: si vedrà infatti che viene adottato un modello procedurale uniforme (ma anche flessibile) per l’accer­tamento dello stato di crisi e di insolvenza, destinato a prevenire la condizione patologica della impresa e volto a scongiurare la tardiva emersione dello stato di crisi, attraverso la tempestiva individuazione delle variabili da attenzionare e la corretta definizione della portata dell’intervento. La gestione della fase [continua ..]

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2. Panoramica sull’Istituto della composizione negoziata della crisi

Il d.l. n. 118/2021, convertito con legge n. 147/2021, ha introdotto nell’ordina­mento una nuova procedura, la composizione negoziata della crisi d’impresa, di stampo privatistico e totalmente stragiudiziale (ad eccezione di limitati interventi da parte dell’organo giudiziario specificatamente individuati dalla norma). La relazione al d.l. n. 118/2021 [2] evidenzia come il nuovo istituto interviene “nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazione di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili”. Come si evince dalla relazione di accompagnamento al decreto legge, il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire a supporto degli imprenditori prevedendo un istituto stragiudiziale utile a prevenire la crisi e/o a risanare l’azienda già in crisi incrementando le probabilità di ritorno in bonis, con lo scopo di evitare, per quanto possibile, un intervento tardivo scaturente nelle procedure concorsuali con impatti maggiormente gravosi per l’impresa stessa, per i creditori e per il sistema economico nel suo complesso. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.l. n. 118/2021, la disciplina in materia di composizione [continua ..]

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3. L’advisor strategico ed economico-finanziario nella composizione negoziata della crisi

All’interno del siffatto quadro di riferimento, il consulente economista aziendale rappresenta una figura di fondamentale importanza nel percorso di risanamento delle imprese in difficoltà, quale advisor dell’imprenditore ma anche nel ruolo chiave di esperto indipendente, in quanto possessore del bagaglio culturale, della formazione professionale e delle competenze economico/finanziarie adeguate al contesto; non a caso i professionisti in materie aziendalistiche rappresentano la maggioranza degli iscritti negli elenchi degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio [7]. In particolare, l’economista aziendale ricopre un ruolo prioritario in almeno tre posizioni: quale consulente dell’imprenditore, c.d. advisor, prima, durante ed al termine della procedura di composizione negoziata della crisi; quale esperto, nominato dalla commissione costituita ad hoc (con le modalità in precedenza analizzate) presso le CCIAA a seguito di istanza da parte dell’im­prenditore, con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, allo scopo di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, stimolando la formazione di un accordo. In tale ruolo le competenze dell’economista aziendale rilevano principalmente nella valutazione del test e del piano di risanamento redatto dall’im­prenditore con l’ausilio dei [continua ..]

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4. Il ruolo dell’advisor nello svolgimento del test pratico per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento

Ruolo strategico ed indispensabile ricoperto dalla figura in esame, è senza dubbio quello di ausiliare dell’imprenditore nella predisposizione dei dati di input per lo svolgimento del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; come detto, si tratta di uno strumento preliminare alla predisposizione di un apposito business plan, volto a consentire all’imprenditore una valutazione della difficoltà del risanamento [15] attraverso il rapporto tra, da un lato, l’entità del debito che deve essere ristrutturato e, dall’altro, l’ammontare dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio, depurando questi ultimi da eventi non ricorrenti (effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite occasionali, ecc.). In particolare, si tratta di variabili economico aziendalistiche attingibili dai documenti di informativa esterna d’impresa, necessariamente appannaggio di soggetti qualificati in materia e difficilmente prerogativa del solo imprenditore. Difatti, al secondo comma dell’art. 3 del d.l. n. 118/2021, si legge che la piattaforma telematica nazionale su cui svolgere il test pratico, è “accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”, già in considerazione del fatto che si rende necessaria una figura, di ausilio all’imprenditore, competente in materia [continua ..]

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5. Il ruolo dell’advisor nella redazione del piano di risanamento

Si è detto di come nella procedura di composizione negoziata della crisi ed a valle dello svolgimento del test pratico, risulta di prioritaria importanza la redazione di un piano di risanamento aziendale. Sebbene si tratti di un documento essenziale in ogni procedura concorsuale, para concorsuale o di natura privatistica, la composizione negoziata della crisi riconosce al piano di risanamento talune peculiari caratterizzazioni, dettate non tanto dal contenuto dello stesso, quanto dall’attenzione rivolta dal Legislatore a tale strumento. Il “piano”, come è noto, non rappresenta un concetto giuridico, bensì squisitamente economico: il Legislatore infatti, durante il corso degli anni, non ha dedicato particolare attenzione nel disciplinarne il contenuto; a tale mancanza ha certamente sopperito la dottrina economico-aziendalistica, congiuntamente all’attività degli ordini professionali che, in maniera costante, ha fornito agli operatori del settore linee guida e principi per la redazione dei piani di risanamento [20]. Il Legislatore della composizione negoziata, proseguendo nel processo di definizione di strumenti atti all’emersione precoce della crisi e ad un tempestivo risanamento aziendale, già intrapreso con il Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza [21], ha invece inteso fornire agli imprenditori un supporto operativo per la redazione dei piani di risanamento demandando [continua ..]

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6. Conclusioni

Il presente contributo si è posto l’obiettivo di indagare il ruolo e la rilevanza che l’economista aziendale, in quanto esperto delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali e della gestione d’impresa, viene ad assumere nell’ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi. Dopo aver tratteggiato almeno tre possibili ruoli dallo stesso assumibili, l’at­tenzione si è concentrata sulla figura dell’economista aziendale quale advisor del­l’imprenditore/impresa in crisi. Il nuovo Istituto, certamente, costituisce un nuovo passo in avanti nella reciproca interazione tra diritto ed economia della crisi d’impresa, collocandosi nel grande mainstream della privatizzazione della crisi d’impresa e deflazione dell’attività giudiziaria; in tale ambito una grande attenzione è data a strumenti economico aziendali, sicuramente innovativi per la materia ma invece ben noti alla dottrina, come il test per il risanamento e il piano particolareggiato, per la prima volta oggetto di una puntuazione normativa. Anche in considerazione del tessuto prevalente medio-piccolo dell’impren­di­torialità italiana, il supporto professionale dell’economista aziendale appare imprescindibile e rappresenta probabilmente il miglior elemento per una efficace realizzazione della norma. Nell’analizzare le varie fattispecie, si è rilevato, con [continua ..]

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NOTE

[1] Sul tema si veda, fra tutti, Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Milano, 1995; Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Milano, 1986. [2] Relazione illustrativa al d.l. n. 118 del 24 agosto 2021, recante “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamneto aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. [3] Sebbene la norma faccia riferimento alla probabilità di insolvenza, come chiarito nella relazione illustrativa di accompagnamento al d.l. n. 118/2021, si deve trattare di insolvenza reversibile, venendo altrimenti a mancare la possibilità di risanamento dell’impresa e quindi una delle principali finalità per la quale la procedura di composizione negoziata della crisi è stata ideata. [4] Per “imprese minori” si intendono le imprese che non eccedono i limiti dimensionali di non fallibilità stabiliti all’art.1, secondo comma, legge fallimentare. [5] Per approfondimenti sul tema si veda il decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. [6] Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento è disciplinato nella sezione prima del decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. [7] Primi commenti alla composizione negoziata della crisi e primi orientamenti della giurisprudenza di merito, a cura dell’Unione Giovani Dottori [continua ..]

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