Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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“Dalla Corporate Social Resposibility alla Sustainability, alla Environmental, Social and Governance (ESG)” (di Rita Rolli, Professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum)


L’articolo, nell’ambito del dibattito attuale tra Shareholder e Stakeholder Capitalism, esamina l’idea che il tradizionale concetto etico di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) stia oggi transitando verso condotte e scelte d’impresa orientate ai fattori ESG, guidate da un legame tra sostenibilità e “profittabilità” dell’impresa. Analizza, inoltre, se, alla luce della nuova legislazione, in particolare di fonte comunitaria, e delle nuove iniziative europee, la responsabilità d’impresa possa progressivamente declinarsi anche come vera e propria responsabilità civile nel campo della sostenibilità e di come l’idea di sviluppo sostenibile, portato avanti dal Green Deal europeo, reagisca ai processi di deglobalizzazione innescati dalle recenti crisi e possa affrontare le sfide di una possibile riglobalizzazione.

 

“From Corporate Social Resposibility to Sustainability, to Environmental, Social and Governance (ESG)”

The article, in the context of the current debate between Shareholder and Stakeholder Capitalism, examines the idea that the traditional ethical concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is today shifting towards ESG-oriented business conduct and choices, guided by a link between sustainability and business profitability. It also addresses the question of whether, in the light of the new legislation, particularly from the European Union, and the new European initiatives, corporate responsibility can progressively become a civil liability in the field of sustainability, and how the idea of sustainable development, brought forward by the European Green Deal, reacts to the processes of deglobalisation triggered by the recent crises and can meet the challenges of a possible re-globalisation.

Keywords: ESG – sustainability – liability – environment – human rights.

SOMMARIO:

1. ESG Revolution. Shareholder e Stakeholder Capitalism: la proposta globale di una nuova corporate governance. Nuove strategie e nuovi rischi per l’impresa - 2. Dalla Corporate Social Responsibility alla Sustainability all’integrazione dei fattori ESG - 3. Le Proposte di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità - 4. Una possibile Liability? - 5. Lo sviluppo sostenibile tra deglobalizzazione e riglobalizzazione - NOTE


1. ESG Revolution. Shareholder e Stakeholder Capitalism: la proposta globale di una nuova corporate governance. Nuove strategie e nuovi rischi per l’impresa

Un tema che attraversa il dibattito politico, economico e sociale attuale è quello della sostenibilità, legato all’affermarsi nella considerazione globale della classe politica, delle società e degli investitori, dei c.d. fattori ESG (Environmental, Social & Go­vernance) [1], considerati centrali addirittura per la sopravvivenza dello stesso pianeta. Esso riguarda innanzitutto lo svolgimento delle attività economiche e l’impatto da queste esercitato sull’ambiente e sulle molteplici relazioni dalle stesse create, po­nendo al centro dell’analisi l’impresa [2]. Il tema invoca la centralità del diritto, chiamato a pronunciarsi sui modelli attraverso i quali si svolge l’attività d’impresa e su possibili nuove responsabilità dalla stessa emergenti. In una visione concreta la prospettiva evidenzia gli stretti legami tra i modelli di governance dell’impresa, gli interessi che essa è chiamata a soddisfare, lo scenario di breve o medio-lungo termine, le responsabilità che dall’impresa e nell’impresa pos­sono nascere. Un problema emergente, infatti, è il rapporto tra i fattori ESG e la responsabilità dell’impresa e se questa responsabilità, che sinora si è declinata in termini di “responsabilità sociale”, possa colorarsi nelle prospettive attuali di connotazioni giuridiche, tema che può costituire l’altra faccia della medaglia dello scopo della società e dei confini della poliedrica nozione di “interesse sociale”. Dal punto di vista strettamente giuridico il problema della sostenibilità ripropone l’urgenza di questioni tradizionali tra loro correlate, quali appunto l’“interesse sociale”, nella prospettiva dei soci e degli amministratori, e, quanto a questi ultimi, dei relativi doveri fiduciari, e la responsabilità “sociale” di impresa, che stimolano sem­pre di più riforme legislative e nuovi percorsi interpretativi [3]. È vero che il problema del bilanciamento tra gli interessi dei soci e dei vari stakeholder è antico quanto la storia del diritto societario ed il pendolo del perdurante dibattito tra contrattualismo ed istituzionalismo, shareholder e stakeholder value, non ha mai cessato di oscillare tra le diverse posizioni [4], ma è anche [continua ..]


2. Dalla Corporate Social Responsibility alla Sustainability all’integrazione dei fattori ESG

Il cambiamento della terminologia corrente manifesta già il tratto di un’evolu­zione, se si considera che attualmente, soprattutto nell’analisi economica e giuridica del fenomeno, si tralascia spesso la sigla CSR, che affonda le radici nella Corporate Social Responsibility, Responsabilità sociale d’impresa, e si parla di sustainability o si utilizza l’acronimo ESG [57]. Corporate Social Responsibility (CSR) [58] enfatizza la nozione di responsabilità, mentre ESG allude al rationale della strategia di crescita nel lungo termine che dovrebbe motivare il programma di sostenibilità di una società [59]. È stato rilevato che “negli USA si è delineata una nuova ideologia della CSR, che trae fondamento non più (o, almeno, non soltanto) da ragioni etiche, ma elabora un ragionamento di analisi economica del diritto che attribuisce un ruolo centrale, nelle strategie d’impresa, agli investimenti di carattere reputazionale” [60]. Quello che si percepisce dagli studi teorici attuali è una transizione da un concetto etico di responsabilità sociale d’impresa, tesa all’adempimento di una responsabilità economica, legale, etica e filantropica della società [61], ad una percezione per cui nel contesto attuale si enfatizza e promuove un legame tra tale responsabilità e “profittabilità”, ossia la sostenibilità si sta evolvendo in una “core business function”, ritenuta centrale per la complessiva strategia dell’impresa e vitale per il suo successo [62]. Dal punto di vista degli operatori del mercato, si registra una transizione da una dimensione “moralmente” orientata e di marketing, caratterizzata da un approccio volontaristico e promozionale, di CSR e SRI, ad una dimensione che considera la sostenibilità come rischio, con rilevanti ricadute finanziarie, e, ancor più, come dimensione strategica per lo sviluppo dell’impresa e come opportunità di investimento, come evidente dall’impiego del termine sustainability, utilizzato dagli emittenti, o di “integrazione dei fattori ESG” nella gestione del rischio e nella strategia d’im­presa, secondo la terminologia in uso presso gli investitori. In sostanza, se CSR e SRI valorizzavano un’accezione etica e morale nelle scelte delle [continua ..]


3. Le Proposte di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La progressiva rilevanza degli interventi legislativi in materia di sostenibilità, in particolare nel contesto europeo dell’European Green Deal, aveva fatto presagire un cambio di passo del legislatore contemporaneo verso la declinazione di obblighi di condotta in capo agli operatori del mercato ad integrazione degli ampi obblighi informativi ai quali si è fatto cenno [83]. Già lo Study on directors’duties and sustainable corporate governance – Final Report, pubblicato il 29 luglio 2020, svolto su incarico della Commissione europea, analizzava i presupposti e gli effetti dei possibili interventi in materia di sostenibilità, ispirati ad un approccio di soft law, tramite comunicazioni e green papers o raccomandazioni, oppure di hard law, prefigurando possibili interventi normativi tramite direttive comunitarie nelle materie considerate [84]. In effetti, dopo una consultazione pubblica avviata il 26 ottobre 2020 e conclusasi l’8 febbraio 2021, sulla base di due studi commissionati – Study on directors’du­ties and sustainable corporate governance – Final Report, del luglio 2020, e Study on due diligence requirements through the supply chain, del febbraio 2020 –, non esenti da critiche [85], a seguito della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese [86], la Commissione il 23 febbraio 2022, ha adottato una Proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [87]. A fronte della constatazione che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD), che ha imposto a circa 12.000 società obblighi di comunicazione per quanto riguarda i rischi, gli impatti, le misure (compreso il dovere di diligenza) e le politiche ambientali, sociali e attinenti ai diritti umani, ha avuto un impatto positivo sul miglioramento della condotta responsabile delle imprese, ma non ha portato la maggior parte delle società a tenere sufficientemente conto degli impatti negativi nelle catene del valore, la Commissione, oltre a rivedere la NFRD, con la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità del 21 aprile 2021 [88], con la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della [continua ..]


4. Una possibile Liability?

Partendo dall’aspetto relativo alla governance societaria di rilevante novità sono le norme che danno ingresso a forme partecipative degli stakeholder all’attività del­l’impresa. Il “piano operativo di prevenzione” dei potenziali impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente deve essere “predisposto in consultazione con i portatori di interessi” (art. 7, comma 2, comma 2), così come l’eventuale “piano d’azione correttivo” (art. 8, lett. b), ciò che presuppone l’attuazione di processi di coinvolgimento degli stakeholder sui temi di sostenibilità interessati dalla proposta di direttiva. Anche la descritta procedura di reclamo mette capo a importanti forme di coinvolgimento degli stakeholder, cui viene attribuita ampia legittimazione a proporre il reclamo, e a cui viene riconosciuto il diritto “incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali e effettivi, oggetto del reclamo” (art. 9), secondo una peculiare forma di engagement. Anche l’art. 26, nel fare riferimento alla responsabilità degli amministratori, dispone che essi siano responsabili delle azioni di diligenza, della relativa vigilanza e della politica del dovere di diligenza, tenuto debitamente conto dei “contributi” dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile, aspetti in merito ai quali devono riferire al consiglio di amministrazione. L’art. 25 pone il fondamento per una ridefinizione della concezione contemporanea della società, facendo riferimento al “superiore interesse della società”, che deve guidare gli amministratori nell’adempiere il loro dovere di agire, tenendo conto delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l’ambiente. L’intento, dunque, è quello di superare la visione contrattualistica della società, come fascio di contratti, prevalente alla fine del secolo scorso, in sintonia con la dominante teoria dello shareholder value, cui era ancorata la riforma del 2003 [129]. Si tratta di prendere coscienza del tramonto del “mito che i soci sono i proprietari della società in cui hanno [continua ..]


5. Lo sviluppo sostenibile tra deglobalizzazione e riglobalizzazione

Il dibattito sull’intervento comunitario sulla responsabilità d’impresa in materia di sostenibilità, in particolare avviato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese [153], ha sollevato varietà di opinioni. È evidente che il tema è complesso, molto delicati sono punti nevralgici investiti dalla proposta di direttiva. Ma se l’Unione Europea intende veramente giocare il ruolo di leader globale nella transizione alla sostenibilità e non lasciare tale valore alla mera retorica di un principio declamato, non potrà tralasciare lo strumento giuridico per disciplinare la responsabilità delle imprese, che, come si è visto, impatta anche sulla definizione dei doveri fiduciari degli amministratori [154], anche al fine di creare sinergie crescenti ed efficienti con il settore privato, in linea con gli interventi comunitari ad ampio raggio, tra cui quelli menzionati relativi alla informativa e comunicazione societaria, funzionali a riorientare i flussi di capitali verso un modello di capitalismo più sostenibile [155]. L’iniziativa comunitaria, inoltre, è espressione di un contesto di condivisione dei valori sottesi alla sostenibilità [156], alla luce degli urgenti problemi che attraversano la società civile nell’attuale periodo storico, come risulta anche dalla Relazione introduttiva alla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese, la quale dà atto degli esiti delle attività di consultazione pubblica aperta per l’iniziati­va sul governo societario sostenibile [157]. Ed “i fattori culturali sono potenti, nelle vicende sociali ed economiche” [158]; “quando un quadro culturale cambia, le norme giuridiche, più o meno rapidamente, si adeguano, nel processo interpretativo e applicativo” [159], come dimostra il progressivo legal framework, che rapidamente si è sviluppato negli ultimi anni a livello internazionale, comunitario, nazionale e di autodisciplina attorno ai temi sussunti nella sostenibilità [160]. Sulla base di tali presupposti è preferibile una condivisione dell’iniziativa, che senza dubbio propone elementi finora estranei agli istituti tradizionali, volta ad [continua ..]


NOTE