home / Archivio / Fascicolo / Note sulle Norme in materia di trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Note sulle Norme in materia di trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano: ratio, disciplina e spunti di riflessione
Jessica Romeo, Avvocato, PhD in Diritto Internazionale e Comparato, Assistente presso la Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense
Lo scopo del presente articolo è quello di analizzare le recenti Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano alla luce dell’evoluzione internazionale in materia prendendo in esame, dapprima, la struttura normativa della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione. In seguito, si evidenzieranno le disposizioni della Convenzione concernenti gli appalti pubblici per verificarne l’effettiva implementazione all’interno della legislazione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. A tal proposito, il presente contributo si soffermerà sugli aspetti principali delle Norme nonché sulla tutela giurisdizionale predisposta dalle stesse. Infine, si prenderà in esame il recente Regolamento attuativo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (in vigore dal 1° gennaio 2021) per verificare la reale attuazione delle Norme in materia di contratti pubblici anche alla luce dell’Enciclica del Papa: “Fratelli tutti”.
The aim of this essay is to analyse the recent Regulations on transparency, control and competition of public contracts by the Holy See and the Vatican City State in the light of the international evolution on the matter by first examining the regulatory framework of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Thereafter, the UNCAC provisions concerning public procurement will be highlighted in order to verify their effective implementation within the legislation of the Holy See and the Vatican City State. In this regard, this article will focus on the main aspects of the Regulations as well as on the jurisdictional protection provided by them. Finally, the recent Implementing Regulation of the Governorate of Vatican City State (in since 1 January 2021) will be examined in order to assess the actual implementation of the Regulations on public contracts also in the light of the Pope’s Encyclical: “Fratelli Tutti”.
Keywords: Public contracts – sustainable use of resources – transparency – competition – equal treatment – jurisdictional protection.
Articoli Correlati: contratti pubblici - contratti pubblici della Santa Sede - contratti pubblici del Vaticano
Sommario:
1. La Convenzione di Merida e il percorso della Santa Sede nella lotta alla corruzione - 2. Struttura delle NCP - 2.1. Impiego sostenibile delle risorse: centralizzazione e programmazione - 2.2. Procedure di aggiudicazione trasparenti, paritą di trattamento e concorrenza leale - 2.3. Giustiziabilitą delle situazioni giuridiche soggettive lese - 3. Regolamento di attuazione delle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Cittą del Vaticano - 4. Conclusioni - NOTE
1. La Convenzione di Merida e il percorso della Santa Sede nella lotta alla corruzione
L’esigenza di prevenire e contrastare la corruzione, quale fenomeno di portata transnazionale, nonché la criminalità organizzata di matrice economica dalla stessa derivante, ha indotto la Comunità internazionale ad elaborare e predisporre uno strumento giuridicamente vincolante che, attraverso un approccio internazionale e multidisciplinare, potesse ostacolare efficacemente la corruzione. A tal proposito, il 31 ottobre 2003 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione [1] – anche nota come Convenzione di Merida – entrata in vigore il 14 dicembre 2005, in ossequio all’art. 68 della Convenzione, e a cui la Santa Sede ha aderito in data 19 settembre 2016. Il testo, composto da 71 articoli ripartiti in VIII Capitoli, mostra un apparato contraddistinto dalla previsione di misure preventive e repressive nonché dall’offerta di assistenza tecnica rivolta agli Stati Parte della Convenzione in una logica di cooperazione tra le Parti. Quanto appena descritto emerge, in particolar modo, all’art. 9 laddove la Convenzione enuclea i principi fondamentali in materia di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche. Nel dettaglio, la norma testé citata prevede, in capo a ciascun Stato Contraente e in conformità al loro ordinamento giuridico, l’obbligo di adottare misure che consentano di espletare procedure ad [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Struttura delle NCP
In ragione delle finalità esplicate nel paragrafo precedente e tenendo in debita considerazione l’evoluzione normativa internazionale ratione materiae, le recenti NCP, composte da 4 Titoli e 86 disposizioni, si strutturano su quattro pilastri fondamentali: impiego sostenibile delle risorse; procedure di aggiudicazione trasparenti; parità di trattamento e concorrenza leale; giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive lese.
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2.1. Impiego sostenibile delle risorse: centralizzazione e programmazione
Le disposizioni contenute all’interno del Titolo II delle NCP affrontano, in modo puntuale e dettagliato, il pilastro concernente la sostenibilità della spesa e la gestione efficace dei fondi interni. In particolare, quanto richiamato da Papa Francesco nella Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio è concretizzato dalla previsione degli istituti della centralizzazione e programmazione. Con la centralizzazione le NCP pongono fine alla frammentazione degli acquisti di beni e servizi centralizzando, in capo all’APSA e al Governatorato [14] le procedure d’acquisto. Eventuali deroghe dovranno essere debitamente motivate e giustificate alla Segreteria per l’Economia. Peraltro, a sostegno della centralizzazione degli acquisti, le Norme in materia di contratti pubblici contemplano la pubblicazione e l’aggiornamento semestrale dei prezzi e dei corrispettivi di riferimento per beni e servizi oggetto di domanda, o già acquistati, affinché gli Enti possano beneficiare di una maggior pianificazione di spesa in relazione alle risorse disponibili. In tal senso, un ruolo decisivo verso una migliore gestione delle risorse è svolto anche dalla previsione dei contratti quadro, quali strumenti negoziali dinamici in grado di consentire una preventiva programmazione degli interventi [15]. Inoltre, la rilevanza attribuita alla centralizzazione emerge dal § 1 dell’art. 16 NCP laddove, salvo i casi [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2.2. Procedure di aggiudicazione trasparenti, paritą di trattamento e concorrenza leale
Accanto alla programmazione e centralizzazione delle procedure di acquisto, le NCP prevedono, al Capo I del Titolo III, le procedure selettive relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici. Nel dettaglio, gli artt. 36 e 37 prevedono che i contratti pubblici siano aggiudicati mediante una delle seguenti procedure: – procedura selettiva pubblica; – procedura selettiva mediante Albo Informatico; – gara al massimo ribasso mediante Albo Informatico; – acquisto diretto mediante catalogo informatico; – affidamento diretto precisando, altresì, come il ricorso alla procedura selettiva pubblica sia consentito solo qualora non risulti possibile ricorrere alle altre procedure sopra elencate. L’individuazione di tali procedure, secondo le parole di Papa Francesco riprese e confermate dal § 2 dell’art. 5, è funzionale all’espletamento di una procedura di aggiudicazione trasparente, controllata, imparziale e oggettiva all’interno della quale possa essere garantita la parità di trattamento tra gli operatori economici in regime di concorrenza leale. Contezza di quanto appena descritto è fornita, ad esempio, dalla previsione, per la procedura relativa all’affidamento diretto di un contratto pubblico, del criterio rotativo automatico. L’operatività di tale criterio, infatti, garantisce la tutela della concorrenza in un ambito (procedure di importo inferiore ad [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2.3. Giustiziabilitą delle situazioni giuridiche soggettive lese
Accanto alle disposizioni normative di carattere sostanziale, le NCP prevedono anche una serie di disposizioni di carattere processuale. Nel dettaglio, la Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano si compone di 12 articoli posti a garanzia della giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive lese dal mancato rispetto delle norme di carattere sostanziale. In particolare, fermo restando la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per tutti i conflitti di attribuzione tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di Vigilanza e Controllo, le disposizioni in materia processuale prevedono la competenza, in primo e secondo grado, del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e della Corte d’Appello dello Stato con sentenza d’appello non impugnabile. Peraltro, ulteriore aspetto di particolare interesse è rappresentato dagli artt. 5 e 6 laddove sono regolamentate l’annullabilità del provvedimento amministrativo e la tutela cautelare. Nel dettaglio l’art. 5, analogamente al vizio di legittimità costituito dalla violazione di legge ai sensi della normativa italiana, prevede l’annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione delle NCP [20]. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 5 esclude l’annullabilità del provvedimento [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Regolamento di attuazione delle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Cittą del Vaticano
In ossequio alla previsione di cui all’art. 83 NCP, il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano promulgato con Decreto del Cardinale Presidente n. CCCLXXXVII. Nel dettaglio, il § 1 dell’art. 83 riconosce il particolare status giuridico che contraddistingue il Governatorato richiedendo, entro tre mesi dall’entrata in vigore delle NCP, l’emanazione di un Regolamento di attuazione ad hoc. Trattasi di un Regolamento promulgato ad experimentum per un anno che persegue l’obiettivo di concretizzare e armonizzare le Norme in materia di contratti pubblici con le disposizioni di cui alla legge n. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018 e con le disposizioni di cui alla legge n. V sull’ordinamento economico, commerciale e professionale del 7 giugno 1929. In particolare, il § 4 dell’art. 1, Titolo I del Regolamento di attuazione ne esclude l’applicazione, in conformità a quanto previsto dalle Norme, ai contratti di cui all’art. 4 delle NCP nonché ai contratti stipulati dal Governatorato aventi ad oggetto prestazioni relative all’assolvimento di finalità istituzionali di cui alla Legge sul Governo ed ai contratti aventi ad oggetto prestazioni relative alle operazioni di attività di impresa e riservate in regime di monopolio allo Stato della [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Conclusioni
Le Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano rappresentano, sicuramente, un notevole passo avanti della Santa Sede nel processo normativo intrapreso dalla Comunità internazionale contro il fenomeno della corruzione. Con esse si cerca di rispondere alle esigenze attuali nel rispetto dei principi che oggi, in materia di contratti pubblici, orientano ed ispirano le relazioni internazionali, coerentemente alla visione di un Pontificato che guarda con attenzione allo scenario internazionale. Quanto appena detto emerge non solo dalla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio sulle Norme del 1°giugno 2020, ma altresì dall’ultima Enciclica del Pontefice firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020 [22]. Con l’Enciclica “Fratelli Tutti” Papa Francesco evidenzia come, attualmente, la dimensione economico-finanziaria di carattere transnazionale tenda a predominare sulla dimensione politica di ogni Stato rendendo necessario il tempestivo intervento delle istituzioni internazionali per salvaguardare la sovranità del diritto, la giustizia sostanziale e, dunque, la fraternità universale. Il riconoscimento di un’autorità mondiale di carattere internazionale, intesa come governance dei processi regolata dal diritto e legata al principio di sussidiarietà nella progressiva risoluzione dei problemi comuni, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE
[1] United Nations General Assembly, Resolution 58/4 of 31 October 2003, United Nations Convention against corruption, Entry into force: 14 December 2005. Reperibile all’URL: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (consultato il giorno 9 ottobre 2020). [2] Ela Oyana, Il sistema di governance e compliance negli appalti pubblici della Santa Sede, in questa Rivista, n. 2, 2020, p. 262. [3] Per ulteriori informazioni cfr.: https://www.aif.va/ita/Home.aspx. [4] Per ulteriori informazioni cfr.: https://www.vatican.va/content/romancuria/it/uffici/consiglio-per-l_economia.html. [5] Per ulteriori informazioni cfr.: https://www.vatican.va/roman_curia/segreterie/segreteria-economia/index_it.htm. [6] Per ulteriori informazioni cfr.: https://www.vatican.va/roman_curia/uffici/ufficio-revisore-generale/index_it.htm. [7] N. XVIII Legge di conferma del Decreto XI del Presidente del Governatorato recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 agosto 2013 – 8 ottobre 2013 – Reperibile all’URL: http://www.ior.va/content/dam/ior/documenti/media/documenti/Legge-N%20-XVIII(3).pdf (consultato il giorno 10 ottobre 2020). [8] Can. 1284, § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. 2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura [continua ..]