Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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Editoriale (di Vincenzo Donativi, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università “LUM-Giuseppe Degennaro” di Casamassima)


È notizia di questi giorni (Il Sole 24 Ore dello scorso 29 giugno 2021) che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dovrebbe subire una ulteriore battuta d’ar­resto con la ragionevole probabilità che entri in vigore nella primavera del 2022, con un ulteriore slittamento al 2024 per la (sola) parte dedicata all’allerta. Sta di fatto che il dibattito generato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 14/2019 ha preso ormai piede, divenendo se non diritto vigente (per la maggior parte delle disposizioni non ancora in vigore) almeno “diritto vivente”. Di qui la scelta in questo fascicolo di dedicare attenzione a quegli orientamenti giurisprudenziali che stanno facendo applicazione delle norme in questione, specialmente di quelle sulla responsabilità (civile e penale) degli organi sociali. È il caso della pronuncia della Corte di Cassazione – commentata da Stefano Teti – che si è occupata di definire il criterio di liquidazione del danno nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, cercando anche di chiarire la portata dell’art. 2486 c.c. Tale ultima disposizione, come spiega con efficace taglio critico l’Autore della nota, sembra aver segnato una cesura rispetto all’orientamento del Supremo Collegio secondo cui è l’attore (generalmente, la curatela del fallimento), che agisce in responsabilità nei confronti dell’amministratore, a dover dimostrare il nesso di causalità esistente tra inadempimenti contestati all’amministratore e danno di cui si pretende il risarcimento e questo anche nell’eventualità dell’omessa o insufficiente tenuta delle scritture contabili. A fronte di quest’indirizzo, il legislatore, con la richiamata novella, è sembrato invertire la tendenza, riportando in auge – proprio nell’ipotesi da ultimo considerata (società assoggettata a fallimento e mancanza delle scritture contabili o insufficienza delle medesime) – la tesi del danno da quantificarsi come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. In questo ambito, la pronuncia commentata è senza dubbio importante in quanto in essa viene statuito che un siffatto criterio di quantificazione può essere adottato a condizione che si dimostri l’esistenza del nesso di causalità tra condotta e (ammontare del) danno risarcibile. Pur nella diversità degli interessi in gioco, l’affermazione del principio di diritto in discorso, che consente la (sicura) riconducibilità causale di un evento a una determinata condotta, ha trovato applicazione anche in sede penale. È il caso della pronuncia annotata da Francesco D’Alessandro, che affronta l’indagine avviata – in sede penale – nei confronti di un componente dell’organo di controllo di una banca, accusato di [continua..]