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Il socio gestore e l'amministratore delegato di s.r.l.

Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale nell’Università di Torino, Professore straordinario di Diritto commerciale presso la Link Campus University di Roma.

Lo scritto pone a confronto la posizione del socio gestore e quella dell’amministratore delegato con particolare attenzione alle ipotesi in cui quest’ultimo sia tale in virtù di un diritto particolare.

The Manager Shareholder and the Chief Executive of the “s.r.l.” Limited Liability Company

The paper compares the position of the manager shareholder to that of the chief executive, with particular attention to the hypothesis that the position of the latter depends on a particular right.

Keywords: limited liability company shareholders – CEO – limited liability company – delegation of authority

Sommario:

1. Premessa - 2. Gestione dell’impresa e ripartizione di competenze nella società a responsabilità limitata - 3. L’attribuzione da parte del Codice della crisi in via esclusiva agli amministratori della gestione dell’impresa - 4. La delega di potere gestorio e la s.r.l. - 5. Il ruolo e la posizione del socio gestore e dell’amministratore delegato - 6. Il ruolo del socio gestore e del socio titolare, come diritto particolare, della posizione di amministratore delegato - NOTE


1. Premessa

Se si pone a confronto la posizione del socio gestore di s.r.l. con quella dell’or­gano amministrativo è immediata constatazione come, pur potendo le competenze ge­storie essere distribuite tra gli stessi, i loro compiti non sono sovrapponibili, dal mo­mento che, come si vedrà meglio in seguito, al socio gestore non può che essere attribuita la fase autorizzativa o decisoria nell’ambito dell’attività amministrativa. Ciò comporta che anche vari profili di responsabilità presentino differenze, nonostante l’estensione, operata dall’art. 2476 c.c., della disciplina della responsabilità degli amministratori al socio gestore. Appare inoltre meritevole di attenzione un confronto tra il ruolo del socio gestore e quello dell’amministratore delegato. Invero, nella normalità dei casi, verrà attri­buito dall’atto costitutivo un ambito differente di competenze: tendenzialmente al so­cio un potere circoscritto ad operazioni di particolare rilievo; all’amministratore delegato ampie competenze estese alla gestione ordinaria. Tuttavia, potrebbe configurarsi qualche ipotesi in cui le due competenze possono essere sostanzialmente parallele: si pensi al caso in cui al socio gestore sia conferito come diritto particolare il potere di amministrare un determinato ramo aziendale ed all’amministratore sia stato delegato dal consiglio il compito di gestire un [continua ..]

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2. Gestione dell’impresa e ripartizione di competenze nella società a responsabilità limitata

Come è noto, in conformità alle regole introdotte dalla riforma societaria, all’as­semblea o alle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata possono spettare, per scelta contenuta nell’atto costitutivo, competenze gestorie, ferme restando quelle inderogabilmente attribuite all’organo amministrativo dal comma 5 dell’art. 2475 c.c. Inoltre, anche nel silenzio dell’atto costitutivo, ciascun amministratore o soci di minoranza qualificata possono sottoporre alle decisioni dei soci “singoli argomenti”. Infine competenze gestorie, fatte salve quelle inderogabilmente spettanti alle de­cisioni dei soci o agli amministratori, possono essere conferite, quali diritti particolari, a singoli soci. È pertanto possibile che la gestione della società sia sostanzialmente attribuita ai soci o a singoli soci. Tuttavia anche in tal caso agli amministratori compete un ruolo di rilievo, avendo pur sempre il compito di eseguire le decisioni dei soci o di singoli soci. E ciò si riflette sulla loro responsabilità, tant’è vero che il legislatore, nel caso in cui spettino competenze gestorie ai soci, estende ad essi la responsabilità degli amministratori, ma non esonera affatto questi ultimi da tale responsabilità. Infatti, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno [continua ..]

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3. L’attribuzione da parte del Codice della crisi in via esclusiva agli amministratori della gestione dell’impresa

Come è noto, l’art. 375 del Codice della crisi introduce un comma 2 nell’art. 2086 c.c. che dispone per tutti gli imprenditori in forma societaria o collettiva l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in fun­zione della rilevazione tempestiva della crisi, nonché di attivarsi per l’adozione e l’at­tuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. A sua volta l’art. 377 del Codice della crisi, nello stabilire che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione ora richiamata, prevede che quest’ultima spetti esclusivamente agli amministratori. La nor­ma è ripetuta sia con riferimento alla s.p.a., sia alle società di persone ed alla s.r.l. La riforma societaria aveva disposto, all’art. 2380-bis c.c., l’attribuzione in via e­sclusiva agli amministratori di s.p.a. della gestione dell’impresa. Infatti la governan­ce di quest’ultima è caratterizzata da una rigida e inderogabile ripartizione delle com­petenze tra l’assemblea e gli amministratori: alla prima spettano i compiti di nomina, controllo in senso lato e distribuzione degli utili, mentre la gestione dell’impresa compete in via esclusiva agli amministratori. L’unica eccezione – espressa – è costituita dalla [continua ..]

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4. La delega di potere gestorio e la s.r.l.

L’art. 375 del Codice della crisi, nel suo ultimo comma, inserisce un ulteriore com­ma nell’art. 2475 c.c., relativo agli amministratori di s.r.l., stabilendo che si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381 c.c. Occorre subito sottolineare che il rinvio alla norma che disciplina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati nella s.p.a. contiene espressamente la previsione del limite della compatibilità. Il che si giustifica tenendo conto dei vari modelli di governance adottabili nell’ambito della s.r.l.: in particolare, ovviamente, la delega di potere gestorio non è compatibile con il sistema di amministrazione disgiunto, forse può attuarsi anche in presenza del sistema di amministrazione congiunto, è certamente utilizzabile in caso di formazione del consiglio di amministrazione (qualunque siano poi le modalità adottate per il suo funzionamento). L’amplissima autonomia concessa ai soci nel modellare la disciplina degli amministratori induceva a ritenere che l’art. 2381 c.c. fosse estensibile alla s.r.l. anche nel silenzio del legislatore [5]. In particolare la possibilità del ricorso al regime di am­ministrazione disgiunta comporta a maggior ragione l’ammissibilità della delega in caso di costituzione del Consiglio di amministrazione (e forse in ipotesi di amministrazione congiunta). Occorreva esaminare se, anche con riferimento alla [continua ..]

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5. Il ruolo e la posizione del socio gestore e dell’amministratore delegato

Un confronto tra il ruolo e la posizione del socio gestore di s.r.l. e quella del­l’amministratore delegato potrebbe prendere le mosse dalla fonte del rispettivo potere. In un caso si tratta di un diritto particolare avente per oggetto la facoltà di amministrare previsto nell’atto costitutivo o in una sua modificazione; nell’altro di competenze gestorie attribuite dal consiglio di amministrazione ad un proprio componente. La differenza è netta: da un lato un potere gestorio per così dire originario, dal­l’altro un potere delegato. Tuttavia la contrapposizione potrebbe essere meno netta qualora la scelta del delegato fosse effettuata non dal consiglio, ma dalla stessa assemblea dei soci o comunque da una decisione di questi ultimi. Senza affrontare il problema dell’ammissibilità della figura dell’amministratore delegato di s.p.a. o di s.r.l. di nomina assembleare, su cui mi soffermerò nelle pagine seguenti, in ogni caso, qualora la si ritenesse ammissibile, si tratterebbe comunque di un organo, sia pure di nomina assembleare, ma in posizione subordinata rispetto al consiglio, a differenza del socio gestore, che si colloca, nell’ambito delle proprie competenze, “accanto” al consiglio. Al socio gestore possono essere conferite tutte le scelte gestionali, fatta eccezione per quelle inderogabilmente attribuite all’assemblea o alle decisioni dei soci e al­l’organo [continua ..]

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6. Il ruolo del socio gestore e del socio titolare, come diritto particolare, della posizione di amministratore delegato

Particolarmente interessante mi sembra il confronto tra la posizione di due soci, entrambi titolari di un diritto particolare, nel primo caso avente per contenuto l’attri­buzione di poteri gestori, nel secondo caso il conferimento del ruolo di amministratore delegato con una determinata sfera di competenze. Si tratta, in primo luogo, di verificare se questa seconda ipotesi sia ammissibile: occorre esaminare l’ambito di autonomia concessa ai soci, e in particolare a quelli della s.r.l., nell’organizzare la delega di potere gestorio; si tratta poi di verificare se i diritti amministrativi attribuibili ai singoli soci possano avere il contenuto ora indicato [10]. Nell’ambito delle trattazioni dedicate alla disciplina della delega di potere gestorio (come si è visto, l’art. 2381 c.c. dettato in tema di società per azioni è esteso alla s.r.l.) uno dei profili particolarmente problematici è sempre stato quello relativo al rispettivo ruolo dell’assemblea e del consiglio. Nello schema normativo alla prima (o all’atto costitutivo) compete la facoltà di autorizzare la delega; al secondo, se autorizzato, spetta la decisione in ordine all’utilizzo di tale facoltà e, in caso positivo, all’individuazione dell’oggetto e delle modalità della delega, nonché delle persone dei delegati. Conseguentemente il consiglio può revocare la delega, modificarne [continua ..]

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NOTE

[1] Sul sistema anteriore al Codice della crisi v., per tutti, Zanarone, Della società a responsabilità limitata, 2, in Il Codice Civile Commentario, fondato da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2010, p. 1251 ss. [2] V., da ultimo, Calandra Buonaura, L’amministrazione della società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, fondato da V. Buonocore, diretto da R. Costi, Torino, 2019, p. 51 ss.; Portale-De Luca, Il sovrano non ha abdicato. Interessi primordiali degli azionisti e competenze implicite dell’as­semblea, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, II, p. 765 ss. [3] Cfr. Montalenti, Il modello dualistico: alta amministrazione e funzioni di controllo tra autonomia privata e regole imperative, in AA.VV., Studi Di Sabato, III, 1, Napoli, 2009, p. 753 ss.; Id., Impresa. Società di capitali. Mercati finanziari, Torino, 2017, p. 171 ss. [4] V. di recente Rordorff, Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2019, p. 929 ss.; Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, aspetti organizzativi e responsabilità, ibidem, p. 952 ss.; Calandra Buonaura, Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, I, p. 5 ss.; Angelici, A proposito di “interessi primordiali” dei soci e “gestione esclusiva” degli amministratori, [continua ..]

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