Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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Il mandato fiduciario, gli istituti giuridici affini al trust e il registro speciale della titolarità effettiva: un paradosso italiano (di Fabio Marchetti, Presidente di ASSOFIDUCIARIA – Lucia Frascarelli, Vice Presidente Vicario e Segretario Generale di ASSOFIDUCIARIA)


La nozione di “istituti giuridici affini” al trust, come delineata nella normativa primaria italiana dal d.lgs. n. 231/2007, non è definita nel suo contenuto ed è stata interpretata dai decreti attuativi del Registro della titolarità effettiva nel senso di ricomprendervi il “mandato fiduciario”, categoria nella quale rientrano una congerie variegata di istituti basati sulla “fiducia” fra loro assai differenti per assetto e per funzioni. Il mandato a società fiduciaria ex legge n. 1966/1939 di natura c.d. “germanistica” non può rivestire assetto e funzioni affini a quelle dei trust espressi, né determina effetti giuridici equivalenti, dovendo conseguentemente essere escluso dagli obblighi di comunicazione alla Sezione Speciale del Registro delle imprese. Le comunicazioni alla Sezione speciale del Registro possono riguardare, pertanto, solo quelle ipotesi in cui si verifichi una spoliazione in capo al fiduciante della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione ma non certamente il mandato fiduciario di amministrazione di stampo c.d. “germanistico” di cui al d.m. del 16 gennaio 1995 che non comporta spoliazione della titolarità dei beni affidati in amministrazione, ma solo il riconoscimento della legittimazione in capo alla fiduciaria ad esercitare per conto (o anche in nome e per conto) del fiduciante i poteri di amministrazione secondo le regole del mandato.

Fiduciary mandate, legal arrangements similar to trusts and the special register of beneficial ownership: an Italian paradox

The notion of “legal arrangements similar” to the trust, as outlined in the primary Italian legislation by Legislative Decree no. 231/2007, is not defined in its content and has been interpreted by the im-plementing decrees of the Register of beneficial ownership in the sense of including the “fiduciary mandate”, a category which includes a varied congeries of institutions based on “trust” which are very different in terms of structure and functions. The mandate to a fiduciary company pursuant to law no. 1966/1939 of a so-called nature “Germanistics” cannot have a structure and functions like those of express trusts, nor does it cause equivalent legal effects, consequently having to be excluded from the obligations of communication to the to the Special Section of Companies Registry. Communications to the Special Section of the Register can therefore only concern those cases in which there is a divestment from the fiduciary settlor of the beneficial ownership of the assets entrusted under administration but certainly not the fiduciary mandate of administration of a so-called nature “Germanistics” referred to the Ministerial Decree of 16 January 1995 which does not involve stripping away the ownership of the assets entrusted under administration, but only the recognition of the legitimacy of the fiduciary company to exercise on behalf (or even in the name and on behalf) of the fiduciary settlor the powers of administration according to the rules of the mandate.

Per comprendere il paradosso italiano di aver notificato alla Commissione Europea – senza commento apparente – il mandato fiduciario e i vincoli di destinazione quali istituti giuridici affini al trust ed aver poi assimilato al trust il mandato di amministrazione di beni conferito ad una società fiduciaria regolata dalla legge n. 1966/1939, è necessario partire dalla V direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015. La direttiva 2015/849/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, all’art. 31 recita infatti: “1. Gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l’identità: a) del costituente; b) del o dei «trustee»; c) del guardiano (se esiste); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il «trustee» renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d’affari o esegue un’operazione occasionale d’importo superiore alla soglia di cui all’articolo 11, lettere b), c) e d). 3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. 4. Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Esso può inoltre consentire un accesso tempestivo ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali meccanismi nazionali. 5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. 6. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio. 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le [continua..]