Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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La sezione del titolare effettivo del Registro delle imprese (di Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere)


L’articolo illustra i contenuti della sezione del Registro delle imprese nella quale devono essere iscritti i titolari effettivi, descrive le modalità di prima iscrizione e di quelle successive.

Infine, sono descritte le modalità di accreditamento e di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti che non rientrano nelle precedenti categorie.

The Beneficial Owner Section of the Business Register

The article illustrates the contents of the section of the Business Register in which beneficial owners must be registered, and describes the procedures for initial and subsequent registration.

Finally, the methods of accreditation and access to data and information by the Authorities, obliged subjects and other subjects who do not fall into the previous categories are described.

SOMMARIO:

1. La sezione del titolare effettivo del registro delle imprese - 1.1. La comunicazione del titolare effettivo. Prima comunicazione - 1.2. Variazioni successive della titolarità effettiva - 1.3. Le comunicazioni periodiche - 1.4. I soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione - 1.5. Ufficio del registro delle imprese competente e diritti di segreteria - 2. L’accesso al registro delle imprese e l’accreditamento dei soggetti tenuti all’adeguata verifica - NOTE


1. La sezione del titolare effettivo del registro delle imprese

Il 10 ottobre 2023 l’Italia ha istituito il registro dei titolari effettivi in attuazione delle Direttive europee n. 849/2015 e n. 843/2018 dell’Unione Europea (rispettivamente IV e V direttiva Antiriciclaggio). Dalla stessa data: a) le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, b) le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. n. 363/2000; c) i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia, devono comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese, istituito presso la competente camera di commercio, affinché l’informazione sia iscritta in una apposita sezione del registro delle imprese. Il decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), entrato in vigore il 9 giugno 2022 e intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, ha precisato, tra gli altri aspetti, quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese. La prima (‘sezione autonoma’) è dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, la seconda (‘sezione speciale’) è destinata sia all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro titolarità effettiva. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. f) del decreto n. 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile): a) le società per azioni; b) le società a responsabilità limitata; c) le società in accomandita per azioni; d) le società cooperative. Le persone giuridiche private interessate all’obbligo sono individuate dall’art. 1 comma 2 lett. h) del [continua ..]


1.1. La comunicazione del titolare effettivo. Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del decreto n. 55/2022). La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto n. 55/2022, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio). L’avvio operativo del registro dei titolari effettivi è avvenuto mediante una fase di “primo popolamento”. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono stati comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “… del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’ope­ra­tività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma” (art. 3 comma 6 del decreto n. 55/2022). Tale provvedimento, rappresentato dal decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023, è stato pubblicato in G.U. il 9 ottobre 2023; pertanto, l’adempimento dovrà essere effettuato entro l’11 dicembre 2023. Viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo tale data “… provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”.


1.2. Variazioni successive della titolarità effettiva

Il decreto n. 55/2022 stabilisce, all’art. 3, comma 3, che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate. Infatti, il decreto citato dispone che “I soggetti di cui ai commi 1 e 2 [cioè le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini; n.d.r.] comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione”. Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del decreto n. 55/2022). Va considerato che la variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito – TPD, TPI, TCM etc., in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc.), nonché la variazione delle altre informazioni relative a persone giuridiche private non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione). Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell’atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell’atto (cd. ‘pubblicità costitutiva’ o ‘parzialmente costitutiva’) appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato. Ad esempio, se un atto di trasferimento di quote di una SRL (relativo a partecipazione superiore al 25%) datato 10 gennaio 2024 verrà iscritto il 15 gennaio 2024 nel registro delle imprese (e l’ex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa pertanto di essere tale a favore dell’acquirente la quota) la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica sarà 15 gennaio 2024 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data.


1.3. Le comunicazioni periodiche

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3, comma 3 del decreto n. 55/2022: “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”. Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dal­l’ultima conferma.


1.4. I soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione sulla titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente: a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori o dei liquidatori); b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata; c) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata; d) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini. L’adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE (approvato con decreto del 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica. Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della do­miciliazione.


1.5. Ufficio del registro delle imprese competente e diritti di segreteria

In caso di comunicazione, di variazione o di conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini l’ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato, ossia ove l’impresa e la persona giuridica privata hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito al­l’estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (vale a dire quella di Roma). In caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento. La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria – come stabilito dal d.m. 20 aprile 2023 – pari ad € 30,00 ed il relativo pagamento è condizione di ricevibilità della pratica.


2. L’accesso al registro delle imprese e l’accreditamento dei soggetti tenuti all’adeguata verifica

La consultazione dei dati e delle informazioni contenuti nella sezione dei titolari effettivi, che sono incardinati all’interno del registro delle imprese, è regolata dai decreti ministeriali che determinano l’ammontare dei diritti di segreteria (d.m. 20 aprile 2023) e i modelli di certificazione (d.m. 16 marzo 2023). La consultazione è stata realizzata in continuità operativa con il registro delle imprese, adeguandola alle peculiarità previste dalla normativa in materia di titolarità effettiva, e, quindi, individuando, in base al soggetto che effettua la richiesta (che ha esigenze diverse rispetto all’accesso al registro delle imprese) le modalità di accesso e le tipologie di certificati che sono ottenibili. Il quadro normativo che disciplina l’accesso ai dati dei titolari effettivi può essere così sintetizzato: ● D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 21 “Comunicazione ed accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust”; ● D.m. 11 marzo 2022 n. 55, art. 5 “Accesso da parte dell’autorità”, art. 6 “Accesso da parte dei soggetti obbligati”, art. 7 “Accesso da parte di altri soggetti” e art. 8 “Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati”; ● D.m. 16 marzo 2023 “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”; ● D.m. 20 aprile 2023 “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’art. 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55”. L’attuale quadro normativo di riferimento è stato influenzato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C601/20) che ha dichiarato invalida la previsione che i dati dei titolari effettivi debbano essere accessibili in ogni caso al pubblico. Allo stato attuale, quindi, i soggetti che possono accedere ai dati dei titolari effettivi sono: A. le Autorità (art. 5 d.m. n. 55/2022); B. i Soggetti Obbligati (art. 6 d.m. n. 55/2022); C. i Soggetti Legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 21, comma, 4 lett. d-bis, d.lgs. n. 231/2007, art. 7 comma 2 d.m. n. [continua ..]


NOTE