Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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L'attività di vigilanza nel sistema monistico e le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (di Giovanni Barbara, Professore straordinario di Diritto commerciale, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Im­presa presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro, Direttore Scientifico e Direttore Responsabile della rivista Corporate Governance.)


Il contributo si propone di analizzare la valenza dei principi e dei criteri applicativi delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei sistemi di amministrazione e controllo alternativi rispetto a quello tradizionale, in particolare dal comitato per il controllo sulla gestione in ipotesi di adozione del sistema monistico.

The supervision activity in the monistic governance and the new Rules of conduct of the collegio sindacale of unlisted companies

This article sets out to analyse the value of the application principles of the new Rules of conduct of the collegio sindacale of unlisted companies within the vigilance activity carried out by not traditional administration systems, in particular by the committe for management checking in case of the adoption of the monistic governance system.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’attività di vigilanza sulla corretta amministrazione nelle nuove Norme di comportamento - 3. Il controllo sulla gestione nel sistema monistico - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Con la finalità dichiarata di introdurre importanti spunti interpretativi in ordine all’attività di controllo, considerate le più recenti novità normative, lo scorso dicembre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (le “Norme di comportamento”), aggiornando il precedente testo del gennaio 2021 [1]. Ho già avuto modo di sottolineare come le Norme di comportamento, nella prospettiva di definizione dei compiti dell’organo di controllo, rappresentino un importante riferimento per orientare l’attività di vigilanza [2], Norme di comportamento che avevano già posto in evidenza l’importanza dei flussi informativi endosocietari [3] e che, nell’ultima versione, risultano integrate con rilevanti raccomandazioni rispetto ai nuovi doveri di segnalazione per l’anticipata emersione della crisi d’impresa [4]. Tralasciando in questa fase valutazioni di merito circa le novità rispetto alla precedente versione delle Norme di comportamento, come noto recentissima, dalla disamina dei principi e dei criteri applicativi appare evidente come le funzioni di vigilanza ad oggi non risultino intenzionalmente in alcun modo declinate rispetto ai sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, basato come noto sulla compresenza dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale, il quale – come sottolineato nelle stesse [5] Norme di comportamento – continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle società italiane. In relazione all’ambito di applicazione delle Norme di comportamento, da attuarsi in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità del­l’attività esercitata nonché da integrare con eventuali disposizioni riguardanti le società che operano in settori vigilati, viene dunque da chiedersi se le relative previsioni siano riferibili altresì all’attività di vigilanza svolta nell’ambito dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi, ed in particolare – tralasciando in questa sede il sistema dualistico che non costituisce oggetto di trattazione – al sistema monistico, [continua ..]


2. L’attività di vigilanza sulla corretta amministrazione nelle nuove Norme di comportamento

Le nuove Norme di comportamento, come già accennato, sono tese a valorizzare il ruolo centrale dell’organo di controllo coerentemente con le previsioni di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il c.d. Codice della crisi) che pone a suo carico ulteriori importanti adempimenti [8] nella prospettiva di prevenzione della crisi e di perdita della continuità aziendale. Più nel dettaglio, viene dedicata particolare attenzione all’attività di vigilanza del­l’organo di controllo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili [9], ed inoltre l’intervento ha riguardato una più puntuale definizione delle norme di condotta riferite all’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [10], che tradizionalmente rappresenta una prerogativa riservata al­l’or­gano di controllo e che è stata meglio declinata anche alla luce delle posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza in tema di sindacabilità delle scelte di gestione [11]. La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [12], dunque la verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica, comporta una valutazione sull’osservanza da parte degli amministratori del dovere di diligenza loro rimesso nell’espletamento del mandato, la quale non può risolversi in un controllo di merito circa l’opportunità o la convenienza delle scelte gestorie, dovendo invece riferirsi unicamente agli aspetti di legittimità e alla correttezza del procedimento informativo e decisionale seguito dagli amministratori per l’assunzione di tali scelte. Sulla base del riferito assunto di insindacabilità del merito delle scelte, che rappresenta un riferimento centrale del dibattito [13] sviluppatosi nel corso degli anni nonché di numerose pronunce della giurisprudenza [14], la nuova versione delle Norme di comportamento chiarisce che è rimesso ai sindaci il compito di avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale e che, in sostanza, “l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova il suo limite nella ragionevolezza delle stesse e nel principio del rispetto della legge e non essere in conflitto d’interesse (Business [continua ..]


3. Il controllo sulla gestione nel sistema monistico

La crescente diffusione del sistema di governance monistico, caratterizzato da un certo grado di compenetrazione fra amministrazione e controllo [17], offre lo spunto per analizzare – alla luce dei principi e criteri applicativi sanciti nelle nuove Norme di comportamento di cui si è detto – la natura dell’attività di vigilanza rimessa al comitato per il controllo sulla gestione costituito in seno all’organo di amministrazione, nonché i poteri e i doveri ad esso riferibili in considerazione della relazione esistente tra detto comitato e l’organo gestorio. Il modello monistico, come noto, nel nostro ordinamento può essere adottato quale modello di amministrazione e controllo alternativo al tradizionale, rappresenta un’opzione statutaria e trova la propria disciplina nel codice civile, sezione VI-bis del capo V, introdotta dalla riforma societaria del 2003 [18], in particolare negli articoli da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies c.c. Per una compiuta ricostruzione del modello in commento è altresì necessario considerare le ulteriori previsioni codicistiche che fanno riferimento a vario titolo al comitato per il controllo sulla gestione [19], nonché ricordare che, per espressa previsione normativa (art. 223-septies disp. att. c.c.), “Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche […] ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi”. Dal quadro normativo ricostruito e considerata la menzionata previsione contenuta nelle disposizioni attuative, emerge chiaramente come, ai fini della puntuale definizione dell’istituto, un ampio margine sia lasciato all’attività interpretativa, con riferimento alla quale appare utile ricordare la finalità dichiarata dal legislatore nella relazione accompagnatoria alla riforma del 2003 [20] che ha introdotto [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni espresse e delle prime conclusioni a cui si è pervenuti con riguardo al sistema monistico, si ritiene che il proposito del legislatore, ben dichiarato nella relazione accompagnatoria alla riforma del 2003, risulti essere certamente ottimistico. Invero, la tecnica legislativa adottata in attuazione della delega e il rinvio alle disposizioni del collegio sindacale (ove applicabili), ha de facto dato luogo a una serie di dibattiti dottrinali, nell’ambito dei quali si sono registrate diverse posizioni. In particolare, alcuni autori hanno sostenuto che l’operatività del comitato sia analoga a quella del collegio sindacale, ritenendo ininfluente il sistema di amministrazione e controllo adottato sul presupposto che i poteri e doveri riservati all’orga­no di controllo sarebbero corrispondenti nell’ambito dei modelli di amministrazione e controllo previsti dal nostro ordinamento. Altri autori hanno invece ritenuto di evidenziare diverse incongruenze che inevitabilmente, considerati il ruolo e la carica di amministratore dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, comporterebbero l’impossibilità di applicare tout court le disposizioni emanate per il collegio sindacale nel modello di amministrazione e controllo tradizionale. Muovendo da tali premesse e considerata la rilevanza che le Norme di comportamento del collegio sindacale hanno assunto, anche attraverso espliciti riconoscimenti da parte della giurisprudenza, pur ammettendo che molteplici indicazioni contenute nelle Norme di comportamento risultino già applicabili in virtù dei rinvii normativi sopra richiamati, si ritiene auspicabile che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili consideri un nuovo progetto, aggiuntivo rispetto a quello da ultimo varato, volto a declinare le principali differenze esistenti nell’ambito dei sistemi di amministrazione e controllo codificati per addivenire alla definizione di parametri di riferimento e di buone prassi applicative riferibili non solo al sistema di amministrazione e controllo principalmente adottato nel nostro paese, ovvero quello tradizionale, ma altresì funzionali ad orientare l’operati­vità peculiare e professionale dei componenti degli organi di controllo nel sistema monistico e dualistico. Non v’è chi non veda che in materia [continua ..]


NOTE