Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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La vigilanza dei sindaci nelle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (di Elbano De Nuccio, Professore straordinario di Economia aziendale nell’Università LUM Giuseppe Degennaro.)


     

Dal 1° gennaio 2024 trovano applicazione le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate elaborate dalla commissione di studio istituita all’interno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’aggiornamento e la revisione dei principi di comportamento. Le nuove raccomandazioni per i sindaci sostituiscono quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale nel 2020, successivamente aggiornate il 12 gennaio 2021 a seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. La rivisitazione del testo pubblicato nel 2021 origina dalla necessità di adattarne i contenuti alle importanti novità normative che in questi anni hanno riguardato la corporate governance e, più da vicino, le funzioni svolte dagli organi societari nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali, in primis il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, apportando novità di tutto rilievo su questi fronti. V’è da dire, in generale, che quella di componente di sindaco di società è una delle attività di maggior rilevanza per i Professionisti iscritti al nostro Albo. In quanto organo della società, il collegio sindacale contribuisce all’esplicazione del­l’attività sociale attraverso le particolari funzioni che l’ordinamento gli attribuisce e che lo pongono, oggi, al crocevia dei flussi informativi con i restanti organi e le diverse funzioni del sistema di controllo interno alla società e con interlocutori esterni, tra cui, in primis, il soggetto incaricato della revisione legale. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. –, continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. A tal riguardo, l’ambito applicativo delle Norme di comportamento trova compiuta precisazione nel documento che viene in questa sede presentato, e in particolare nella sua Premessa dove si pone nella dovuta evidenza che le medesime hanno come destinatari sia il collegio sindacale, sia sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., che non esercitano la revisione legale e che svolgono unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell’art. 2403. Partendo da tale assunto, l’ambito delle funzioni per cui vengono declinate le Norme di comportamento sono quelle direttamente riconducibili alle prerogative del collegio sindacale, ben individuate nel­l’art. 2403 c.c. e in differenti disposizioni dell’ordinamento che trovano nella disposizione codicistica la loro comune matrice. Come è noto, si tratta [continua..]