Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

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Le nuove “apposite sezioni” del registro delle imprese su titolari effettivi, trust e istituti giuridici affini nella disciplina antiriciclaggio (di Vincenzo Donativi, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro. Professore a contratto di Diritto commerciale presso l'Università LUISS-Guido Carli –  Federica Trovato, Professore a contratto di Business Law presso il Department of Political Sciences dell'Univer­sità dell'Arkansas e titolare di contratto integrativo di insegnamento di Diritto commerciale presso l'Università Luiss-Guido Carli)


Nella disciplina antiriciclaggio è prevista l’istituzione di due nuove sezioni del registro delle imprese, destinate a raccogliere le informazioni sui “titolari effettivi” di imprese con personalità giuridica e persone giuridiche private (sezione c.d. “autonoma”) e di trust e istituti giuridici affini (sezione c.d. “speciale”). Lo scritto, dopo aver esposto la disciplina dei procedimenti di immissione e di consultazione dei dati, indaga la natura giuridica di tali nuove sezioni, concludendo nel senso che si tratti di componenti del registro delle imprese solo quale strumento informatico di archiviazione, non anche quale istituto giuridico, con conseguente applicazione della disciplina sul “diritto di accesso”, non anche di quella della “pubblicità legale”.

The new “special sections” of the business register on beneficial owners, trusts and similar legal institutions in the anti-money laundering regulations

The anti-money laundering regulations provide for the establishment of two new sections of the companies register, designed to collect information on the “beneficial owners” of companies with legal personality and private legal persons (so-called “autonomous” section) and of trusts and similar legal institutions (so-called “special” section). The paper, after outlining the discipline of data entry and consultation procedures, investigates the legal nature of these new sections, concluding for their nature as components of the register just used as an IT archiving tool, not also as a legal institution, resulting in the application of the discipline on “right of access”, not also of that on the “companies register” as itself.

SOMMARIO:

1. L’istituzione di nuove “apposite sezioni” del registro delle imprese - 2. Raccolta e registrazione dei dati (profilo dell’input) - 3. Messa a disposizione e consultazione dei dati (profilo dell’output) - 4. La dubbia natura giuridica delle nuove sezioni e le diverse opzioni ricostruttive prospettabili sul piano sistematico - 5. Cenni alle (principali) ricadute applicative - 6. Le argomentazioni astrattamente spendibili in favore della lettura per la quale le sezioni dei titolari effettivi sarebbero nuove sezioni speciali (ancorché per alcuni aspetti “eccentriche” o “anomale”) del registro delle imprese in senso proprio - 7. Argomentazioni contrarie e corrispondenti indici ermeneutici favorevoli alla soluzione della estraneità delle nuove sezioni al registro delle imprese inteso come istituto giuridico - 8. La non completa simmetria del sistema e le sue possibili ragioni - 9. Ulteriori argomentazioni in favore dell’ipotesi qui prospettata: la disciplina dell’output come prossima all’istituto dell’accesso agli atti e non a quello della pubblicità legale - 10. La necessità di ricostruire natura e disciplina dell’input in modo coerente, piuttosto che distonico, con le peculiarità del regime normativo dell’accesso - 11. Ulteriori possibili argomenti di conferma: la posizione assegnata al MEF quale primo concertista nella disciplina interministeriale di attuazione; e il ruolo assegnato dalla IV e dalla V direttiva al registro delle imprese quale (solo) uno dei possibili “registri centrali” destinati alla “custodia” (o “archiviazione”) dei dati sulla titolarità effettiva - 12. Sintesi delle conclusioni e delle conseguenze applicative: la sezione autonoma (del comma 1) e la sezione speciale (del comma 3), quest’ultima limitatamente alla registrazione/conservazione dei dati sui titolari effettivi (e diversamente dalla iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini in quanto tali), come parte del registro inteso come mezzo tecnico-informatico di archiviazione e non come istituto giuridico - NOTE


1. L’istituzione di nuove “apposite sezioni” del registro delle imprese

Con l’art. 21 (“Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust”), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [1], così come modificato dall’art. 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [2], in recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio, e poi dall’art. 2, d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 [3], in recepimento della V direttiva Antiriciclaggio, è stata prevista l’istituzione di due “apposite sezioni” del registro delle imprese. La prima, individuata come “apposita sezione” senza alcuna aggettivazione ulteriore (non si parla, dunque, di “sezione speciale”), dedicata alle informazioni concernenti i “titolari effettivi” delle «imprese dotate di personalità giuridica tenute al­l’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile» e delle «persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361» (art. 21, comma 1). La seconda, denominata invece “apposita sezione speciale” (questa volta con l’impiego dell’aggettivo con cui il legislatore è solito identificare le diverse sezioni del registro delle imprese diverse dalla c.d. “sezione ordinaria”), dedicata alla iscrizione dei «trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917» e degli «istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana», nonché alle informazioni relative ai rispettivi titolari effettivi (art. 21, comma 3). Nella disciplina interministeriale di attuazione e, segnatamente, nel d.m. 11 marzo 2022, n. 55 [4] emanato dal MEF, di concerto col MISE, la prima sezione viene ribattezzata come “sezione autonoma” [cfr., già nelle definizioni, all’art. 1, lett. l) [5]], mentre la seconda conserva la denominazione di “sezione speciale” [cfr., sempre nelle definizioni, all’art. 1, lett. m) [6]]. È dubbia la natura giuridica di tali sezioni. Come si vedrà in appresso, la dottrina ha fin qui ritenuto che si tratti di sezioni che si aggiungono alle altre (e [continua ..]


2. Raccolta e registrazione dei dati (profilo dell’input)

Prendendo le mosse dalla fase dell’input, la disciplina del processo di raccolta e registrazione dei dati e delle informazioni è distribuita tra il d.lgs. n. 231 e il d.m. n. 55/2022. (a) Soggetti legittimati/obbligati. Quanto all’imputazione soggettiva del­l’obbl­igo di comunicazione, il d.lgs. 231/2007 si limita a prevedere che l’incombenza gravi, con riguardo alla apposita sezione del comma 1, su «le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361»; con riguardo alla apposita sezione speciale del comma 3, su «I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana» (così all’art. 21, commi 1 e 2). Con maggiore dettaglio, legittimati/obbligati a procedere alla comunicazione, per conto di tali soggetti, sono: – con riguardo alla sezione del comma 1, «gli amministratori», per le imprese dotate di personalità giuridica, e «il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione», per le persone giuridiche private (art. 3, comma 1, d.m. n. 55/2022); – con riguardo alla sezione del comma 3, stando alla disciplina regolamentare, il solo «fiduciario» del trust o dell’istituto giuridico affine (art. 3, comma 2, d.m. n. 55/2022), ma secondo la disciplina legislativa primaria potrebbero essere, oltre ai fiduciari, anche «altra persona per conto del fiduciario» o, rispettivamente, la «persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini» (art. 31, comma 3, 2° periodo, d.lgs. n. 231/2007). (b) Profilo comminatorio. L’omessa comunicazione è punita, in entrambi i casi, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 cod. civ. (art. 31, comma 1, 2° periodo, e comma 3, 3° periodo, d.lgs. n. 231/2007). A tal fine, la violazione [continua ..]


3. Messa a disposizione e consultazione dei dati (profilo dell’output)

Quanto al profilo dell’output, la disciplina ha subito una progressiva evoluzione, le cui tappe meritano di essere ripercorse anche per coglierne fino in fondo le ricadute sull’ipotesi ricostruttiva che si intende qui proporre sul piano sistematico. (A) Nella versione del d.lgs. n. 231/2007 successiva alle modifiche apportate nel 2017 in sede di recepimento della IV direttiva [12]: (i) le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sarebbero state accessibili esclusivamente a una serie di autorità pubbliche e ai soggetti obbligati all’adeguata verifica (così nel 4° comma): dal che risultava quindi evidente come non si trattasse di una “pubblicazione” in senso proprio, ma piuttosto della archiviazione di dati e informazioni, volta alla loro “conservazione” (secondo il tenore testuale della norma) finalizzata a consentirne la consultazione alla ristretta cerchia dei soggetti selezionati dalla legge e a ciò legittimati; (ii) quelle sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private sarebbero state accessibili, oltre che ai medesimi soggetti del comma 4, anche al pubblico, ma con una serie di limitazioni e subordinatamente al ricorrere di una serie di condizioni (stabilite al comma 5), alcune a carattere ordinario e generale [13], altre eventuali e legate alla presenza di «circostanze eccezionali» [14]: talché l’accesso non sarebbe stato libero, ma sottoposto a valutazioni da condurre nell’ambito di un “procedimento”, la cui disciplina di dettaglio era demandata ad apposito decreto interministeriale; e significativamente, nel comma 1, si precisava che le informazioni in questione sarebbe state comunicate «ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato». (B) La disciplina è stata poi modificata in sede di recepimento della V direttiva [15]. Per entrambe le sezioni l’accesso rimane consentito: a una serie di autorità pubbliche (MEF, autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, e DNA), «senza restrizioni» [16]; all’au­to­rità giudiziaria, «conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali» (così al comma 2) o, rispettivamente, [continua ..]


4. La dubbia natura giuridica delle nuove sezioni e le diverse opzioni ricostruttive prospettabili sul piano sistematico

Ciò premesso, e come anticipato in apertura, tutt’altro che chiara e pacifica è la ricostruzione della natura giuridica di tali sezioni. Al riguardo, sono immaginabili tre diverse ipotesi qualificatorie/sistematiche, una sola delle quali ha fin qui trovato accoglimento in dottrina. (i) Una prima ipotesi – l’unica ad essere fin qui stata prospettata in dottrina – è che si tratti di sezioni del “registro delle imprese” inteso nel senso proprio del termine e, dunque, di nuove sezioni che si aggiungono alle altre “sezioni speciali” già contemplate dal sistema [23]. Sarebbero sezioni che presentano limitazioni sul piano dell’accesso (e dunque dell’output) tali da ravvisarne profili di eccentricità o di anomalia, non anche tali, tuttavia, da comportarne una sorta di dequalificazione e/o di correzione della loro appartenenza al “registro delle imprese” inteso in senso stretto e proprio [24]. (ii) Una seconda ipotesi (qui esposta solo quale possibile soluzione teorica), intermedia, sarebbe nel senso che si sia dato luogo a una figura giuridica “ibrida”, nella quale il registro delle imprese entrerebbe in modi differenti, e con diversa rilevanza giuridica, nella fase dell’input e in quella dell’output. Il governo della fase dell’input sarebbe affidato all’ufficio del registro delle imprese, quale entità dotata di autonoma rilevanza organizzativa/funzionale, esattamente negli stessi termini in cui lo è allorquando viene chiamato alla “tenuta del registro delle imprese” [artt. 2188, comma 2, c.c.; art. 8, originario comma 2 e nuovo comma 3, legge 29 dicembre 1993, n. 580 [25], art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 7 dicembre 1985, n. 581 [26]]. E le regole di raccolta e immissione dei dati sarebbero quindi, in linea generale e salvo deroghe, quelle del registro delle imprese. La fase dell’output, invece, sarebbe completamente sganciata e non presenterebbe alcuna prossimità – neppur limitata e nemmeno in termini di imputazione della competenza organizzativa/funzionale all’ufficio – col registro delle imprese, essendo invece accostabile alla disciplina dell’accesso agli atti, che qui diverrebbe accesso a determinate informazioni, acquisite e conservate nelle due apposite sezioni. Il governo di questa fase sarebbe quindi di piena competenza del [continua ..]


5. Cenni alle (principali) ricadute applicative

Le conseguenze applicative delle diverse opzioni sono di non poco momento. Quanto alla disciplina dell’input, le opzioni sub (i) e (ii) sarebbero tendenzialmente equivalenti, mentre l’accoglimento della opzione più estrema, sub (iii), condurrebbe almeno alle seguenti conseguenze applicative: – escludere che la tenuta di tali sezioni sia sottoposta alla vigilanza del giudice del registro (art. 2188, comma 2); – escludere che i rimedi contro i provvedimenti dell’ufficio possano essere costituiti dal ricorso al giudice del registro (art. 2189, comma 3) e, in seconda istanza, al tribunale (art. 2192), in favore invece della giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato); – escludere che il giudice del registro abbia il potere di ordinare iscrizioni d’uf­ficio (art. 2190) e cancellazioni d’ufficio (art. 2191) e, sotto questo secondo profilo, non ritenere preclusa a priori la strada di possibili provvedimenti di autotutela. Cambierebbe, inoltre, il regime giuridico dei controlli istruttori e, in generale, del procedimento di acquisizione dei dati e delle informazioni e della relativa registrazione, in quanto non verrebbe in gioco l’art. 11, d.P.R. n. 581/1995 sul “Procedimento di iscrizione su domanda”, applicabile esclusivamente alle iscrizioni nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali che ne costituiscano parte integrante e ne condividano l’indole, anche se, a ben vedere, la portata effettiva delle ricadute pratiche sarebbero inferiore a quanto non possa prima facie apparire [28]. Con riguardo alla disciplina dell’output, poi, il regime normativo dettato nel d.lgs. n. 231/2007 e nel d.m. n. 55/2022 è, come si è visto, un regime speciale, costruito con l’intenzione di farne un corpo normativo tendenzialmente autonomo ed autosufficiente. Cionondimeno, resterebbe comunque il tema di quale debba essere il serbatoio di norme e principi cui attingere per colmare le lacune lasciate inevitabilmente aperte. Segnatamente: – accogliendo una delle due opzioni sub (ii) o sub (iii), l’istituto cui rivolgersi sarebbe quello dell’accesso agli atti, non quello del registro delle imprese, che invece sarebbe il riferimento naturale ove si propendesse per l’opzione sub (i); – (correlativamente) il soggetto giuridico cui sarebbe imputato il procedimento sarebbe la Camera di commercio (e non l’ufficio del [continua ..]


6. Le argomentazioni astrattamente spendibili in favore della lettura per la quale le sezioni dei titolari effettivi sarebbero nuove sezioni speciali (ancorché per alcuni aspetti “eccentriche” o “anomale”) del registro delle imprese in senso proprio

In favore della opzione ricostruttiva sub (i) sarebbero spendibili una serie di argomentazioni, che presentano la forza persuasiva delle ragioni più “liquide”, tali da porre l’opzione stessa in primo piano, come quella, a un’analisi prima facie, più diretta ed immediata. Con i dovuti adattamenti, le medesime argomentazioni sarebbero spendibili anche in favore della opzione sub (ii), limitatamente alla fase dell’input. (i-A) La prima argomentazione è legata all’espressione letterale ripetutamente utilizzata dalla legge, dove si dice che le comunicazioni delle informazioni sui titolari effettivi sono effettuate «al registro delle imprese»: così all’art. 21, comma 1 [34], comma 1 [35], comma 5, lett. a) [36], lett. e) [37], lett. e-bis) [38]. (i-B) Nel d.m. n. 55/2022, poi, il nesso col registro delle imprese diventa ancora più incisivo: (i-B-1) in primo luogo, in quanto, all’art. 3, commi 1 e 2, si dice che le comunicazioni vengono fatte «all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente» e che i dati e le informazioni in questione vengono comunicati «per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese» (comma 1) o, rispettivamente, «per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese» (comma 2); (i-B-2) inoltre, in quanto è per di più stabilito che per tali comunicazioni «è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa» e, dunque, proprio il modello (c.d. nella prassi “ComUnica”) con cui vengono veicolate le vere e proprie domande di iscrizione nel registro delle imprese. (i-C) All’art. 21, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231/2007, per il caso di omissione delle comunicazioni relative alla titolarità effettiva, è prevista la comminazione delle sanzioni di cui all’art. 2630 c.c., che (assieme alle sanzioni di cui all’art. 2194 c.c.) sono quelle tipiche del registro delle imprese. (i-D) Nel d.lgs. n. 231/2007 si parla di “apposita sezione” o, rispettivamente, di “apposita sezione speciale”, così come nel d.m. si parla di “sezione autonoma” e di “sezione speciale”, «del registro delle imprese». Il che sarebbe già sufficiente a [continua ..]


7. Argomentazioni contrarie e corrispondenti indici ermeneutici favorevoli alla soluzione della estraneità delle nuove sezioni al registro delle imprese inteso come istituto giuridico

Nonostante l’immediatezza della loro forza persuasiva, le superiori argomentazioni sono tutt’altro che insuperabili. Ed anzi, la soluzione che appare più convincente, a ben vedere, è proprio quella più estrema, sub (iii), della totale estraneità delle nuove sezioni al registro inteso come istituto giuridico in senso proprio e pieno. (iii-A) Contro l’argomento sub (i-A). Che la comunicazione vada fatta «al registro delle imprese» è, innanzitutto, formulazione imprecisa, che come tale deve necessariamente essere rettificata. Il registro è uno strumento informatico di raccolta di dati, non certo un soggetto possibile destinatario di comunicazioni. Pertanto l’af­fermazione va riletta nel senso che la comunicazione debba essere fatta “all’ufficio del registro delle imprese”, come più correttamente si dice all’art. 3, commi 1 e 2, del d.m. n. 55/2022. Se, allora, il riferimento è all’“ufficio” (del registro delle imprese) e non al “registro” (delle imprese), il dato normativo diventa neutrale sul piano della ricostruzione della natura giuridica dello strumento, nulla impedendo che ad un medesimo ufficio, pur concepito primariamente per l’espletamento di determinate funzioni, vengano conferiti anche compiti ulteriori rispetto a quelli corrispondenti a dette funzioni. Come detto, ciò è accaduto proprio con l’attribuzione all’ufficio delle funzioni di tenuta del REA. E, come del pari anticipato, l’art. 2, comma 2, legge n. 580/1993, prevede in generale che «Le camere di commercio» non tengono solo il registro delle imprese, ma anche il «Repertorio economico amministrativo» e gli «altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge […]», riconoscendo che, accanto al registro delle imprese e al REA, le Camere di commercio siano chiamate alla tenuta anche di «altri registri ed albi», del pari «attribuiti alle camere di commercio dalla legge». (iii-B) Contro l’argomento sub (i-B). Di “iscrizione” si parla nel solo d.m. 55/2022, cui tuttavia era demandato il compito di dettare la disciplina di dettaglio con riguardo ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare e alle modalità e ai termini entro i quali effettuare le comunicazioni [art. 21, [continua ..]


8. La non completa simmetria del sistema e le sue possibili ragioni

Occorre, per vero, riconoscere che il sistema non risulta completamente simmetrico, in quanto la registrazione delle informazioni relative ai titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini viene qualificata come conservazione, ma effettuata nella medesima sezione speciale in cui sono iscritti i trust o gli istituti giuridici affini cui i titolari effettivi afferiscono. Una piena simmetria con la soluzione adottata per la sezione autonoma di cui comma 1 avrebbe suggerito di prevedere che i trust e gli istituti giuridici affini fossero iscritti in una apposita sezione speciale, ma i loro titolari effettivi fossero invece registrati (ai fini della conservazione) in una apposita e separata sezione, esattamente come accaduto per i titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private di cui al comma 1 [40]. È però possibile immaginare che la ragione per cui ci si è discostati dalla soluzione più simmetrica sia dovuta al fatto che la stessa iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia concepita come un’iscrizione essa stessa sui generis: che non sia, cioè, dovuta alla volontà di estendere una volta di più il novero delle “imprese soggette a registrazione” (recte, dei soggetti sottoposti a registrazione) per ragioni legate alla natura del soggetto o dell’attività esercitata, ma piuttosto alla necessità di istituire una pubblicità al servizio delle sole finalità antiriciclaggio e, in prima battuta, strumentale a creare il presupposto su cui innestare la registrazione (pur sui generis e finalizzata alla mera conservazione) dei dati relativi ai loro titolari effettivi. Anche i soggetti del comma 1 sono selezionati, tra tutti i possibili «clienti diversi dalle persone fisiche» di cui agli artt. 20 e 22, con riguardo alle sole imprese dotate di personalità giuridica «tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese» e alle sole persone giuridiche private «tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private» e, dunque, a soggetti che siano in ogni caso sottoposti a forme di registrazione accessibili al pubblico, evidentemente sul presupposto che tale registrazione fosse una precondizione per rendere di qualche utilità la registrazione (sia pure sui generis) dei dati relativi ai loro titolari effettivi. [continua ..]


9. Ulteriori argomentazioni in favore dell’ipotesi qui prospettata: la disciplina dell’output come prossima all’istituto dell’accesso agli atti e non a quello della pubblicità legale

A tutte le argomentazioni spese a confutazione degli spunti ermeneutici che potrebbero spingere in favore dell’ipotesi ricostruttiva qui scartata, si aggiungono poi una serie di rilievi ulteriori. (iii-E) In primo luogo, la soluzione della estraneità al registro delle imprese inteso come istituto giuridico è la più coerente, sul piano sistematico, con la disciplina speciale dettata con riguardo al profilo dell’output. Come è emerso dalla relativa illustrazione, difatti, la registrazione dei dati relativi ai titolari effettivi, in entrambe le apposite sezioni dei commi 1 e 3 dell’art. 21, non dà luogo a un fenomeno qualificabile come di “pubblicità” in senso proprio e pieno. E ciò in ragione delle forti limitazioni all’accesso alle informazioni, concepito come accesso “riservato” e non già come accesso “pubblico”; e come peraltro confermato – inter alia – dalla scelta di assegnare le relative attribuzioni non già al­l’ufficio del registro delle imprese, ma alla Camera di commercio come tale. Estremamente significativo è anche il modo in cui sono articolate le condizioni cui è subordinato, nell’art. 21, comma 4, lett. d-bis, d.lgs. n. 231/2007, l’accesso dei soggetti privati alle informazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (condizioni che diventerebbero applicabili anche alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private quale onda lunga della citata sentenza della Corte di Giustizia). Gli aspiranti all’accesso, difatti, devono essere non già portatori di un generico interesse alla conoscenza della titolarità effettiva, ma «titolari» di un «interesse giuridico» sotto diversi profili qualificato, dovendo trattarsi di interesse giuridico “rilevante”, “differenziato”, “diretto”, “concreto” ed “attuale” e la cui “differenziazione” è a sua volta fortemente circoscritta, essendo riconoscibile in base al solo duplice presupposto che «la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata» [43] e, nel contempo (quale [continua ..]


10. La necessità di ricostruire natura e disciplina dell’input in modo coerente, piuttosto che distonico, con le peculiarità del regime normativo dell’accesso

(iii-F) Passando alla fase dell’input, è evidente allora come, (solo) accogliendo la soluzione qui prospettata, i profili dell’input e dell’output sarebbero riallineati in posizione di reciproca coerenza e sintonia. È cioè sistematicamente coerente una ricostruzione anche delle fasi dell’input come estranee al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, atteso che le caratteristiche essenziali che fanno del “registro delle imprese” uno strumento di pubblicità legale sono ravvisabili proprio nel modo in cui è regolato l’output. Il fulcro sistematico del registro è difatti nella sua accessibilità al pubblico, mentre la disciplina dell’input ne risulta concepita in modo tale da poter fornire un contributo servente e strumentale alla funzione pubblicitaria. Accogliendo l’opposta ricostruzione, per contro, si manifesterebbe una contraddizione sistematica, che darebbe luogo ad una sorta di ossimoro: avrebbe poco senso parlare di registro delle imprese con riguardo alla fase di acquisizione di dati che poi non fossero destinati ad essere resi pubblici. Di contro, può avere un senso che l’acquisizione di dati che vengono archiviati in modo da consentirne una consultazione riservata e diretta da parte di soggetti determinati venga affidata all’ufficio che, per il fatto di tenere il registro delle imprese, è apparso come quello più adatto in punto di idoneità organizzativa e tecnico/funzionale a gestire un archivio informatico complesso e delicato come quello anche delle apposite sezioni dei titolari effettivi. Ne risulta quindi ulteriormente confermata l’idea che il registro delle imprese entri qui in considerazione solo come strumento “tecnico” (ovverosia come apparato strumentale informatico), non anche come strumento “giuridico” (ovverosia come istituto giuridico): e ciò varrebbe tanto per l’output (dove la cosa emerge in modo del tutto evidente dalla disciplina speciale a tal fine dettata), quanto anche per l’input (dove la conclusione si imporrebbe per ragioni di connessione sistematica e funzionale).


11. Ulteriori possibili argomenti di conferma: la posizione assegnata al MEF quale primo concertista nella disciplina interministeriale di attuazione; e il ruolo assegnato dalla IV e dalla V direttiva al registro delle imprese quale (solo) uno dei possibili “registri centrali” destinati alla “custodia” (o “archiviazione”) dei dati sulla titolarità effettiva

Non mancano, infine, ulteriori spunti dai quali è possibile ricavare ulteriore conferma della validità della soluzione qui prospettata. (iii-G) Non altrettanto significativa rispetto a quelle precedenti, e tuttavia nemmeno trascurabile, è ad esempio l’indicazione che potrebbe trarsi dal ruolo centrale attribuito al MEF, rispetto al MISE (attuale MIMIT), nella emanazione della disciplina regolamentare delegata. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 21, difatti, i dati, le informazioni da comunicare e i relativi termini e modalità, nonché le modalità della consultazione da parte dei diversi soggetti legittimati, sono demandati a un apposito «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico». Il concerto vede dunque in posizione di primo piano il MEF, con il MISE (MIMIT) in posizione di “secondo concertista”, mentre se si fosse trattato di registro delle imprese in senso proprio e pieno sarebbe stato coerente che il decreto fosse di competenza del MISE (MIMIT), eventualmente stabilendo che, data la peculiarità del tema, fosse “sentito” il MEF o semmai ponendo il MEF in posizione di secondo concertista. (iii-H) Decisamente più rilevanti (se non addirittura dirimenti) sono poi le indicazioni desumibili dalle direttive di cui la disciplina in commento costituisce attuazione. Con l’istituzione della apposita sezione dei titolari effettivi di cui al comma 1 dell’art. 21, in particolare, si è inteso dare attuazione alla previsione di cui all’art. 30, par. 3, IV direttiva (849/2015), dove è statuito che «Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al par. 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un registro pubblico» [47]. La previsione rende del tutto evidente come il registro delle imprese non fosse l’unico strumento utilizzabile, ma solo uno dei possibili “esempi”, unica condizione imposta essendo quella che venisse utilizzato un “registro centrale”, come del resto è ancor più esplicito nel Considerando n. 14, 2° e 3° periodo, là dove si dice che «Allo scopo di promuovere la [continua ..]


12. Sintesi delle conclusioni e delle conseguenze applicative: la sezione autonoma (del comma 1) e la sezione speciale (del comma 3), quest’ultima limitatamente alla registrazione/conservazione dei dati sui titolari effettivi (e diversamente dalla iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini in quanto tali), come parte del registro inteso come mezzo tecnico-informatico di archiviazione e non come istituto giuridico

In conclusione, le argomentazioni svolte inducono a reputare preferibile una ricostruzione [corrispondente all’opzione ermeneutica sopra classificata sub (iii)] per la quale le neoistituite apposite sezioni del registro delle imprese destinate a raccogliere e conservare i dati sui titolari effettivi, tanto di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (di cui all’art. 21, comma 1), tanto di trust e istituti giuridici affini (di cui all’art. 21, comma 3), siano parte del registro delle imprese inteso solo come strumento tecnico-informatico di archiviazione, non anche come istituto giuridico e strumento di pubblicità legale. Più esattamente, ciò varrebbe appieno con riguardo alla apposita sezione del comma 1 (che il d.m. n. 55/2022 ribattezzata “sezione autonoma”), mentre la apposita “sezione speciale” del comma 3 sarebbe a sua volta scomponibile in due parti (quasi si trattasse di due sotto-sezioni): quella in cui si iscrivono i trust e gli istituti giuridici affini in quanto tali (qualificabile come sezione speciale del registro delle imprese in senso proprio e le cui registrazioni sono vere e proprie iscrizioni) e quella in cui vengono riportati (e “conservati”) dati e informazioni sui loro titolari effettivi (che invece sarebbe estranea al registro come istituto giuridico). Le registrazioni dei dati sui titolari effettivi non sarebbero quindi iscrizioni in senso proprio e, in ogni caso, non produrrebbero gli effetti propri della pubblicità dichiarativa di cui all’art. 2193 c.c. La disciplina speciale dettata nel d.lgs. n. 231/2007 e nel d.m. n. 55/2022 con riguardo all’accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi contenuti nelle due sezioni, per quanto non diversamente o specificamente disposto, sarebbe integrabile non già con norme e principi propri del registro delle imprese, ma con quelli relativi all’istituto dell’accesso agli atti. Il soggetto giuridico investito delle relative competenze e responsabilità sarebbe a tutti gli effetti la Camera di commercio e non l’ufficio del registro delle imprese (che potrebbe venire in considerazione sul piano del riparto organizzativo interno, non anche quale entità dotata di autonoma rilevanza organizzativa/funzionale anche esterna), sicché la stessa competenza apicale farebbe capo al segretario [continua ..]


NOTE