Rivista Corporate Governance ISSN 2724-1068 / EISSN 2784-8647
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


PMI e sostenibilità alla luce dei fattori ESG (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino)


Lo scritto illustra, nella prospettiva dei fattori ESG, alcuni profili concernenti la sostenibilità delle PMI, in particolare alla luce della disciplina contenuta nel Codice della crisi e nel codice civile in tema di relazione sulla gestione.

SMEs and sustainability in light of ESG factors

The paper discusses, from the perspective of ESG factors, certain aspects concerning the sustainability of SMEs, particularly in light of the regulations contained in the Italian Crisis and Insolvency Code and the Italian Civil Code on management reporting.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Trasparenza dei rischi relativi alla responsabilità sociale e loro monitoraggio - 2.2. Proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità - 3. Sostenibilità finanziaria e sostenibilità societaria alla luce del Codice della crisi - 4. Responsabilità sociale e relazione sulla gestione - 5. Bilancio in forma abbreviata e assetti contabili adeguati - 6. PMI quotate in mercati regolamentati e PMI aperte - 7. Mappatura dei rischi e loro mitigazione - NOTE


1. Premessa

È appena il caso di sottolineare la rilevanza oggi assunta sia nel dibattito dottrinale giuridico ed economico, sia nella prassi, sia negli interventi del legislatore europeo e nazionale, della sostenibilità societaria alla luce dei fattori ESG nella prospettiva della responsabilità sociale dell’impresa. In particolare, sono oggetto degli interventi attuali e in prospettiva del legislatore europeo e dei legislatori nazionali i profili concernenti la trasparenza dei rischi collegati ai fattori ESG e la loro mitigazione. È poi appena il caso di richiamare l’importanza in tale prospettiva non solo delle grandi imprese, ma anche della PMI. Lo stesso legislatore europeo dedica attenzione a queste ultime sia pure con la consapevolezza della necessaria applicazione di un principio di proporzionalità e delle difficoltà e dei costi per le imprese minori di monitorare e, se possibile, mitigare i rischi in esame; d’altra parte banche, finanziatori e fornitori sono e devono essere particolarmente attenti a tali prospettive in relazione ai propri clienti, al di là delle loro dimensioni. Nell’ambito della disciplina italiana assumono rilievo non solo le regole in tema di trasparenza adottate recependo il diritto europeo, ma anche, e direi soprattutto, i nuovi obblighi imposti dal Codice della crisi. Pure norme già presenti nell’ordina­mento possono oggi essere lette in una prospettiva differente e valorizzate in tutta la loro portata.


2. Trasparenza dei rischi relativi alla responsabilità sociale e loro monitoraggio

2.1. La disciplina europea ed italiana in tema di rendicontazione societaria sulla sostenibilità Come è noto, il legislatore italiano, recependo il diritto europeo, ha previsto un obbligo di trasparenza relativamente a tali prospettive espresso attraverso quello di fornire informazioni non finanziarie, contenuto nel d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. L’ambito di applicazione concerne gli enti di interesse pubblico al di sopra di determinate soglie quantitative e può essere adempiuto attraverso la creazione di un particolare settore della relazione sulla gestione o mediante una relazione distinta. Si prevede altresì la possibilità di una dichiarazione su base volontaria alla luce del principio generale di proporzionalità. Il legislatore europeo ha inteso accentuare i profili di carattere informativo ed anche prevedere un obbligo di diligenza. La direttiva del 14 dicembre 2022 in tema di rendicontazione societaria sulla sostenibilità introduce, nella direttiva in materia di bilancio, l’art. 19-bis in tema di informazioni di sostenibilità. Ai sensi del primo paragrafo, le imprese di grandi dimensioni e le PMI (ad eccezione delle micro imprese) quotate in mercati regolamentati “includono, nella relazione sulla gestione, informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”. Tra le varie indicazioni che debbono essere fornite, anche in chiave prospettica, si colloca la descrizione dei principali rischi. A sua volta l’art. 29-quater prevede la predisposizione di principi di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI quotate in mercati regolamentati proporzionati alla loro capacità ed alle loro caratteristiche. Si stabilisce altresì che vengano specificate le strutture per le comunicazioni di informazioni.


2.2. Proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La proposta di direttiva del 23 febbraio 2022 concernente il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che prende le mosse, come risulta dalla relazione, dalla ritenuta insufficienza della prassi volontaria e che indica tra i principi ispiratori fondamentali quello della proporzionalità, prevede un ambito di applicazione, all’art. 2, collegato con la presenza di determinate dimensioni parametrate al numero dei dipendenti, al fatturato, ai settori interessati. Nella relazione si sottolinea che sono escluse le PMI rispetto alle quali l’impatto della proposta di direttiva sarebbe sproporzionato. Tuttavia, si prevede che le società di grandi dimensioni trasferiscano le richieste ai fornitori: pertanto la direttiva deve introdurre misure volte a limitare tale traslazione e a stabilire requisiti equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionali nei confronti delle PMI, introducendo oneri semplificati e prestando attenzione ai soli impatti negativi gravi ed ai settori a impatto particolarmente alto. Il dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente, ai sensi dell’art. 4, comporta l’integrazione della diligenza nelle proprie politiche, l’individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, la loro prevenzione e attenuazione, l’instaurazione di una procedura di reclamo, il monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure di diligenza, la comunicazione pubblica su tali doveri. L’art. 25 dispone che gli Stati membri provvedano a che gli amministratori delle società a cui si applica la proposta di direttiva “tengano conto, nell’adempiere al loro dovere di agire nell’interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l’ambiente”. A sua volta, ai sensi dell’art. 26, gli Stati membri provvedono a che gli amministratori siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile. Ed ancora l’art. 22 dispone che gli Stati membri provvedano a che ciascuna società sia responsabile dei danni se [continua ..]


3. Sostenibilità finanziaria e sostenibilità societaria alla luce del Codice della crisi

La sostenibilità finanziaria e, in una prospettiva più ampia, insieme a quella patrimoniale, rappresenta un pilastro dello sviluppo sostenibile [1]. In una ricostruzione della disciplina legislativa italiana, “la prima categoria di interessi diversi dai soci considerata dal diritto societario è quella dei creditori della società, quale categoria rappresentativa di un fattore produttivo essenziale dell’impresa, cui è garantita protezione tramite l’art. 2394 c.c., che stabilisce la responsabilità diretta degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosser­vanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio sociale risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti”. “L’interesse dei creditori assume inoltre rilevanza anche nella disciplina della crisi di impresa, dove è precisato che, nell’esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il debitore ha il dovere di gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse prioritario del creditore” [2]. Al di là della relazione non finanziaria su basi volontarie espressamente prevista dall’art. 7 del decreto legislativo richiamato sussistono dati normativi che impongano alle società di capitali di fornire informazioni in ordine alla responsabilità sociale? Come è stato sottolineato in dottrina, “sui modi di realizzazione della responsabilità sociale influisce in misura determinante il fattore dimensionale” [3]. Come si è osservato, la direttiva europea sull’informazione societaria relativa alla sostenibilità “segna la volontà di estendere la platea dei soggetti sottoposti all’obbligo dell’informazione sulla sostenibilità: sia pur con previsioni volte a rendere meno costoso l’assoggettamento all’obbligo informativo”. “Al riguardo, è interessante notare come l’esito dei commenti alla proposta di modifica della direttiva [oggi accolta dalla direttiva del dicembre 2022] abbia visto le principali associazioni di imprese contrarie a tale estensione, laddove la maggioranza delle organizzazioni sindacali e della società civile hanno manifestato la loro propensione ad un ampliamento dell’ambito di applicazione della [continua ..]


4. Responsabilità sociale e relazione sulla gestione

L’art. 3 del d.lgs. n. 254/2016 – lo si è già osservato in apertura – prevede la presenza di informazioni non finanziarie in una sezione apposita della relazione sulla gestione oppure in un’autonoma relazione non finanziaria, in ogni caso di competenza degli amministratori ed oggetto di pubblicità nel registro delle imprese. L’obbligo grava sugli enti di interesse pubblico e quindi sulle società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o del­l’Unione Europea, sulle banche, sulle imprese di assicurazione che superino determinate soglie quantitative. La relazione può anche essere redatta da altri soggetti su base volontaria. In ogni caso vale il principio di proporzionalità. Al di là della previsione dell’obbligo di fornire informazioni non finanziarie a carico di determinati soggetti, tendenzialmente imprese di grandi dimensioni, occorre ricordare che l’art. 2428 c.c., che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione, dispone, al secondo comma, che l’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, che costituisce il nucleo della relazione sulla gestione, contiene, nella misura necessaria, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente ed al personale. Pertanto, all’interno della disciplina del bilancio in forma ordinaria, la relazione sulla gestione deve fornire, tenuto conto dell’attività specifica della società, informazioni relative all’impatto e ai rischi dell’attività in relazione all’am­biente e al personale. Come è stato osservato [9] “fermo l’obbligo di esporre i rischi e le incertezze la norma non richiede espressamente all’organo amministrativo di chiarire se e quali siano le politiche adottate dalla società per governare i rischi medesimi”: da ciò la non sussistenza di alcun obbligo in capo agli amministratori di fornire chiarimenti a riguardo. Osserva però l’Autore richiamato che “tuttavia, è evidente che l’assetto organizzativo della società non potrà certo ritenersi adeguato, ai sensi [continua ..]


5. Bilancio in forma abbreviata e assetti contabili adeguati

Il bilancio in forma abbreviata, come quello super semplificato, rappresenta chiaramente una scelta per le società, come fatto palese dalla disciplina che esplicitamente fa riferimento ad una facoltà. Pertanto, la società può sempre utilizzare il bilancio in forma ordinaria e in particolare redigere la relazione sulla gestione. Inoltre, la disciplina specifica del bilancio in forma abbreviata nonché di quello super semplificato fa espressamente salvi i principi generali e in particolare quello della chiarezza. Pertanto, nell’ipotesi in cui un’informazione sia necessaria a tal fine, dovrà essere contenuta nei documenti numerici o in quelli discorsivi. Si tratta però di un profilo che riguarda non solo i caratteri della singola società, ma anche la rilevanza della singola informazione. In una prospettiva più ampia potrebbe per contro ritenersi che determinate categorie di società siano tenute a redigere un bilancio in forma ordinaria o a ridurre le semplificazioni previste dal legislatore sul fondamento dell’obbligo, che grava su tutte le società, di istituire assetti adeguati. Come è stato recentemente osservato [11], gli assetti organizzativi contabili possono essere “considerati come quella parte degli assetti amministrativi volti ad una corretta traduzione numerica dei fatti di gestione ai fini sia di programmazione sia di consuntivazione. Per la precisione, essi sono rappresentati in primo luogo da un efficiente sistema di rilevazione contabile, dalla redazione di budget almeno annuali e di bilanci intermedi, da un controllo periodico di concordanza tra saldi bancari e saldi contabili”. Si tratta quindi del sistema di rilevazione e di rappresentazione dei dati contabili. In tale prospettiva mi pare che si possa porre il problema se l’uti­lizzo di un bilancio di esercizio nella forma semplificata possa rappresentare un assetto contabile adeguato nel caso di attività di impresa che presenti significativi rischi sotto il profilo ambientale e in generale dei fattori ESG. Nella prospettiva della sostenibilità dell’impresa e quindi dell’analisi dei flussi in entrata e in uscita, mi pare indispensabile in tal caso che vengano rilevati i rischi, nonché fornita adeguata informazione al proposito anche nel caso in cui si tratti di PMI al di sotto della soglia che impone il bilancio in forma [continua ..]


6. PMI quotate in mercati regolamentati e PMI aperte

La direttiva del 14 dicembre 2022, n. 2464, in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità si applica (come si è richiamato in apertura del presente scritto) sia alle grandi società quotate sia alle PMI quotate sui mercati regolamentati della UE, tranne le microimprese. Con riferimento alle società quotate, come sottolineato dal considerando n. 9, la rendicontazione di sostenibilità è posta nell’interesse sia dei risparmiatori, sia degli investitori e gestori di patrimoni al fine di fornire le informazioni necessarie sui “rischi e sulle opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti”, nonché sull’“impatto di tali investimenti sulle persone e l’ambiente”. Sussiste un “mercato delle informazioni di sostenibilità” determinato dalla domanda da parte della comunità degli investitori. Come si legge nel considerando n. 11, “negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura notevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima”. “Con l’aumento della disponibilità di dati disaggregati, le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero presentare costi più ragionevoli”, con l’obiettivo di “aumentare la comparabilità dei dati e armonizzare i principi” (considerando n. 10). L’incremento dei dati disponibili, la loro digitalizzazione, l’utilizzo di principi di rendicontazione standard, costituiranno sicuramente un insieme di informazioni molto significative ed utili, che potranno essere elaborati con gli strumenti di intelligenza artificiale. Come si è osservato, la direttiva estende l’obbligo di rendicontazione societaria a tutte le imprese, eccetto le microimprese, e quindi alle PMI con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell’Unione (cfr. art. 19 e considerando n. 17). Tale estensione trova giustificazione nella rilevanza sotto il profilo economico e sociale delle PMI (considerando n. 21). Inoltre [continua ..]


7. Mappatura dei rischi e loro mitigazione

Come si è osservato nelle pagine precedenti, la norma che impone di fornire nella relazione sulla gestione informazioni attinenti all’ambiente e al personale “non richiede espressamente all’organo amministrativo di chiarire se e quali siano le politiche adottate dalla società per governare i rischi” [12]. In ogni caso, i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta trovano applicazione anche con riferimento alla relazione sulla gestione, pur collocandosi tale documento al di fuori del bilancio di esercizio. Quindi, in primo luogo, le informazioni attinenti all’ambiente ed al personale, quando si riferiscano a fatti del passato, debbono essere vere; se, per contro, abbiano carattere prognostico, debbono comunque essere fondate su una ragionevole previsione. La violazione di tale obbligo comporta la responsabilità degli amministratori sia nei confronti della società e dei creditori, sia anche nei confronti di soci o terzi direttamente danneggiati. In particolare, viene in considerazione, nel caso di società aperte, la posizione degli investitori e dei finanziatori che abbiano fondato le loro valutazioni sulla base di tali informazioni. Lo stesso discorso può essere esteso ai fornitori. Come si è già rilevato, la prospettiva concerne sia l’aspetto esterno e cioè i rischi che possono derivare dall’attività della società sull’ambiente e sul personale, sia le conseguenze di tali rischi all’interno della società e, in particolare, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e della continuità aziendale. Si tratta ovviamente di dichiarazioni di scienza, come nel caso della relazione non finanziaria [13]. Tuttavia, come è stato osservato, il fondamentale dovere di porre in essere assetti organizzativi adeguati non pare rispettato nel caso in cui, pur individuati e mappati rilevanti rischi, sia stato omesso almeno un tentativo di mitigazione [14]. Le conseguenze derivanti dall’individuazione dei rischi sugli obblighi di mitigazione e il ruolo in ordine a quest’ultimo dovere della regola concernente la creazione di assetti adeguati potrebbero rappresentare in effetti un nodo centrale, di carattere operativo, in ordine alla problematica concernente la responsabilità sociale delle imprese. Certamente assumono rilievo profili [continua ..]


NOTE